Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3228 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3228 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 07/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Lilli Massimiliano, nato il 4.11.1973; Lumicisi Silvio
nato il 24.10.1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del
2.5.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo
Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Gip del Tribunale della medesima città del 10 ottobre 2012, di
condanna degli odierni imputati per il delitto di furto aggravato e di estorsione
per aver prima sottratto una moto al legittimo proprietario e poi, in concorso
con altro soggetto giudicato separatamente, preteso con minacce il
pagamento di una somma di denaro per la restituzione dello stesso.
Nel ricorso presentato nell’interesse degli imputati si’ lamenta violazione di
legge, nell’articolo 629 c.p., nonché vizio di motivazione per avere i giudici del
merito ritenuto la penale responsabilità degli imputati non soltanto per il furto
ma anche per la successiva estorsione. Si argomenta infatti nel ricorso come

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gli odierni imputati si fossero limitati a rubare la moto e a convenire con il
terzo soggetto, giudicato separatamente, la ricettazione della stessa
rimanendo all’oscuro del fatto che questi, interpellato del legittimo
proprietario del mezzo, avesse avanzato minacce proponendo la restituzione
del mezzo dietro il pagamento di un prezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

piano del fatto, con il risultato di fornirne una alternativa ricostruzione, di
insindacabile valutazione in questa sede di legittimità. A fronte di ciò, nelle
pagine indicate, la corte di appello motiva del tutto logicamente la conclusione
sulla penale responsabilità degli imputati ricostruendo dettagliatamente i fatti
sulla base di tutte le emersioni istruttorie debitamente citate in motivazione,
con ciò giungendo ad una persuasiva ricostruzione idonea a superare ogni
ragionevole dubbio circa la penale responsabilità degli imputati anche per il
delitto di estorsione. In Particolare, rileva la corte di appello come gli odierni
imputati si fossero recati presso la carrozzeria del complice, restando sorpresi
dalle forze dell’ordine nel frattempo avvertite della vittima, avendo lasciato il
ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via, recante la targa originaria,
nonostante la provenienza furtiva dello stesso. Questo fatto è stato del tutto
logicamente interpretato dalla corte di merito come significativo della
consapevolezza in capo agli odierni imputati che il mezzo sarebbe stato
restituito al legittimo proprietario, ovviamente per l’accordo concluso tra
questi e il loro complice. Invece, nel ricorso, nulla si argomenta al riguardo.
Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di coipa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000. 3i.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000 alla
cassa delle ammende.
Così deliberato il 7.1.2014

La critica al giudizio sulla penale responsabilità si svolge esclusivamente sul

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