Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32279 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32279 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARMANDEL COSMIN GABRIEL N. IL 06/09/1984
avverso la sentenza n. 1175/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

,

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha
confermato la sentenza emessa in data 19 novembre 2012 dal GUP del
Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l’imputato COSMIN GABRIEL
MARMANDEL colpevole di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.
L’imputato ha proposto telegrafico ricorso per cassazione, deducendo

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Se, da un lato, il ricorso si risolve in una mera, generica ed interessata
enunciazione, la Corte di appello (f. 3) ha condivisibilmente evidenziato la
particolare mitezza del trattamento sanzionatorio disposto dal primo giudice, se
si tiene conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato (resosi
responsabile di un furto mentre era sottoposto a cautela non detentiva per il
reato oggetto di questo procedimento): ciò premesso, non si riesce
francamente a comprendere quale sia l’elemento sintomatico di maggior
meritevolezza dell’imputato in ipotesi non considerato dalla Corte di appello.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consi iere estensore

Il Pdente

l’eccessività della pena.

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