Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32278 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32278 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO DARIO N. IL 23/07/1992
avverso la sentenza n. 939/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

t

7

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa in
data 20 novembre 2012 dal GUP del Tribunale della stessa città, che aveva
dichiarato l’imputato DARIO SORRENTINO colpevole di tre rapine aggravate
consumate, di una rapina aggravata tentata e di una ricettazione, in
continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza
dell’art. 81 c.p., lamentando il mancato riconoscimento della continuazione con
reati separatamente giudicati.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

La Corte di appello (f. 4 s.) ha condivisibilmente escluso la sussistenza del
vincolo della continuazione tra i reati giudicandi e quelli separatamente giudicati
indicati dal ricorrente, all’uopo valorizzando il «significativo intervallo
temporale sussistente» e l’assenza di concreti elementi dai quali desumere
l’unicità del disegno criminoso, a tal fine non potendo assumere rilievo la
«generica finalità di procurarsi illeciti profitti»,
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014
Il Cons•gliere estensore

Il

‘dente

appello ha ridotto.

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