Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32277 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32277 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORO BIAGIO N. IL 10/06/1984
avverso l’ordinanza n. 42/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
rigettato una richiesta di restituzione nel termine presentata nell’interesse di
BIAGIO MORO e dichiarato non luogo a provvedere su altra analoga istanza (già
separatamente rigettata).
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando promiscuamente
la mancata notificazione delle due sentenze de quibus e la mancata conoscenza

difensore di fiducia.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a
fronti degli esaurienti rilievi posti dalla Corte di appello a fondamento della
decisione (in un caso l’imputato risultava assistito da un difensore di fiducia,
presso il quale risultava elettivamente domiciliato: presso tale domicilio eletto
ha ricevuto rituale notificazione dell’estratto contumaciale; l’altra istanza era
meramente reiterativa di altra identica già separatamente rigettata).

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Co sigliere estensore

dei relativi procedimenti, pur ammettendo di essere stato assistito da un

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