Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32276 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32276 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUICA ANA MARIA N. IL 12/02/1991
avverso la sentenza n. 5795/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 08/04/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza emessa in data 2 luglio 2012 dal GUP del Tribunale
della stessa città, che aveva dichiarato l’imputata ANA MARIA FUICA colpevole
di rapina, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea
In data 10 luglio 2013 è pervenuta rituale rinunzia al ricorso, ribadita in
data 18 febbraio 2014.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto dell’ entità di detta colpa, attenuata dalla sopravvenuta
rinunzia – della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014
Il Con igliere estensore
Il P
ente
applicazione degli artt. 175 – 163 – 133 c.p.