Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32275 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32275 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLARO GAETANO N. IL 15/12/1979
avverso la sentenza n. 1292/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha
confermato la sentenza emessa in data 23 settembre 2010 dal Tribunale di
Nocera Inferiore in composizione monocratica, che aveva dichiarato l’imputato
GAETANO CAVALLARO colpevole della ricettazione di un motoveicolo,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza o

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata
nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato
prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi
siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del
16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva
lamentato la “mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione” in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari
posti a fondamento di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 – 12 gennaio 2012, Bidognetti ed
altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti
sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame».
La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c),
c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente

«enunciare i motivi del

ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richicsta) evidenzia che non può ritenersi consentita

l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del
ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione
sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità
ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione
alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a
parere della quale «È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel

manifesta illogicità della motivazione per difetto dell’elemento soggettivo.

quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui
motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del
ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza,
alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi,
che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione
oggetto di gravame» (Sez. II, sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, CED

Cass. n. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza o

il che rende il ricorso inammissibile.

Questa Corte Suprema ha, inoltre, già osservato, con orientamento ormai
consolidato, in difetto di voci difformi (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25
maggio 2010, Fontanella, rv. 248265) che ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche
sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Si è aggiunto (Sez. II, n.
45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515) che in tema di
ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha
consapevolmente arretrato il ticchio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di
illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi
contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Nel caso di specie, la Corte di appello (f. 3) ha condivisibilmente valorizzato,
ai fini dell’accertamento di responsabilità e della qualificazione giuridica del
fatto accertato, il fatto che l’imputato avesse disponibilità del motoveicolo di
provenienza furtiva de quo, e non abbia fornito verosimili indicazioni quanto alla
sua provenienza, il che è stato correttamente valorizzato ai fini della prova del
necessario elemento soggettivo e, con esso, della qualificazione giuridica del
fatto accertato.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p p.1 la condanna del ricorrente a! pagamento

delle spese

processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000

2

manifesta illogicità della motivazione risultano prive della necessaria specificità,

n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il P

nte

Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

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