Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32274 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32274 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAUDICE ANTONIO N. IL 28/11/1943
avverso la sentenza n. 210/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa in
data 7 gennaio 2008 dal Tribunale di Vallo della Lucania in composizione
monocratica, che aveva dichiarato l’imputato ANTONIO PAUDICE colpevole di
truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni
accessorie, anche in favore della parte civile; la Corte di appello ha ritenuto la
sussistenza delle attenuanti generiche, ed ha conseguentemente ridotto la

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza e
manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità;
lamenta inoltre il diniego della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque,
manifestamente infondato,

La Corte di appello (f. 1 SS.) ha indicato, con motivazione sintetica ma
esauriente ed esente da vizi rilevabili in questa sede, gli elementi posti a
fondamento dell’affermazione di responsabilità (essenzialmente valorizzando, in
accordo con le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenuta attendibile, il
fatto che l’imputato si sia spacciato per un addetto alle vendite di MONDIAL
CASA pur non essendolo): con tali elementi il ricorrente in concreto non si è
adeguatamente confrontato, limitandosi a riproporre più o meno
pedissequamente censure già ritenute inaccoglibili.

Ha inoltre incensurabilmente valorizzato, a fondamento del diniego della
sospensione condizionale della pena, il fatto che l’imputato è «gravato da tre
precedenti specifici – sia pure risalenti nel tempo -».

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

pena.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Pre

nte

Il Consig ere estensore

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