Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32273 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32273 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUNARD1 LUCA N. IL 17/06/1977
avverso la sentenza n. 6112/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza emessa in data 28 gennaio 2011 dal Tribunale di
Monza, che aveva dichiarato l’imputato LUCA LUNARDI colpevole di truffa,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie,
anche in favore della parte civile.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli

responsabilità ed al diniego di concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque,
manifestamente infondato,

La Corte di appello (f. 4) ha indicato, con motivazione sintetica ma
esauriente ed esente da vizi rilevabili in questa sede, gli elementi posti a
fondamento dell’affermazione di responsabilità (valorizzando in particolare il
fatto che l’imputato non avesse alcun titolo per concedere in locazione
l’appartamento de quo): con tali elementi il ricorrente in concreto non si è
adeguatamente confrontato, limitandosi a riproporre più o meno
pedissequamente censure già ritenute inaccoglibili.

Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole
o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (così, da ultimo, Sez. H, sentenza n. 3609 del 18
gennaio – 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello
valorizzando (f. 4), ai fini del diniego, i precedenti penali dell’imputato.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000

artt. 640 e 133 c.p. e vizio di motivazione, quanto all’affermazione di

n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consi liere estensore

Il Pru ente

Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

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