Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32271 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32271 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FITAH ABDELILAH N. IL 16/08/1979
avverso la sentenza n. 1068/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI,v

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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha
confermato la sentenza emessa in data 4 agosto 2010 dal Tribunale della stessa
città in composizione monocratica, che aveva dichiarato l’imputato FITAH
ABDELILAH colpevole di due rapine consumate e di una tentata estorsione,
unificate dal vincolo della continuazione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di

essendo stato accertato che egli comprendesse la lingua italiana.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché non consentito e comunque
manifestamente infondato.
La doglianze è stata proposta per la prima volta in questa sede, in
violazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Peraltro, a tranquillizzante riprova del fatto che l’imputato comprende
pienamente la lingua italiana, e non necessita, quindi, dell’ausilio di un
interprete, va valorizzata la ineludibile circostanza che egli ha saputo proporre
ricorso per cassazione personalmente, con ciò mostrando padronanza non
soltanto della lingua italiana comune, ma anche di complessi termini tecnicogiuridici.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr

ente

legge penale e processuale, lamentando la mancata nomina di un perito, non

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