Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32270 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32270 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUZI NUANG N. IL 05/12/1963
avverso la sentenza n. 498/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza emessa in data 15 luglio 2009 dal Tribunale della stessa
città, che aveva dichiarato l’imputato HUZI NUANG colpevole della ricettazione
di 900 borse da donna con marchio contraffatto e del reato di cui all’art. 474
c.p., unificati dal vincolo della continuazione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di

stata motivata esclusivamente per relationem richiamando la sentenza di primo
grado, e lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui
all’art. 474 c.p. e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648,
comma 2, c.p.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.
La Corte di appello (f. 1 ss.) ha condivisibilmente valorizzato, ai fini
dell’accertamento di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti
accertati, le dichiarazioni della P.G. operante ed il rinvenimento delle borse con
marchio contraffatto de quibus in disponibilità (acquisita fuori dagli ordinari
canali di commercio, ed in difetto della elle necessaria documentazione di
accompagnamento, a riprova della necessaria consapevolezze della provenienza
non lecita) dell’imputato; il falso rilevato è stato motivatamente ritenuto non
innocuo né grossolano.
La Corte ha infine correttamente valorizzato l’elevato numero delle borse in
sequestro per negare la chiesta circostanza attenuante.

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

motivazione, contestando l’affermazione di responsabilità, che sostiene essere

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Ili

te

Il Con igliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA