Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3227 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3227 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barca Elena, nata a Occhiobello il 01/12/1958

avverso la sentenza del 03/11/2011 della Corte d’appello di Venezia R.G.
1258/2004
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;
udito, per l’imputata, l’Avv. Prof. Domenico Pulitanò, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza predibattimentale del 03/11/2011, la Corte d’appello di Venezia,
preso atto che il Procuratore generale aveva dichiarato di rinunciare
all’impugnazione proposta nei confronti della sentenza del G.u.p. presso il
Tribunale di Rovigo del 03/03/2004 e aveva richiesto declaratoria di estinzione
del reato per intervenuta prescrizione, ha dichiarato inammissibile
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Data Udienza: 16/11/2012

l’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Elena Barca in ordine ai reati oggetto di
imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione, in assenza di prove
evidenti della sua innocenza.
2. Nell’interesse della Barca sono stati presentati due distinti ricorsi per
cassazione, entrambi affidati a tre motivi.
3. Con il ricorso depositato in data 09/01/2012 si lamenta: A) violazione della
legge processuale, per avere il giudice d’appello riformato in pejus la sentenza di

nonostante la rinuncia all’impugnazione da parte del Procuratore generale; 8)
violazione della legge processuale per avere la Corte d’appello pronunciato
sentenza in un’udienza camerate la cui fissazione non era stata notificata ai
difensori; C) violazione della legge processuale, per avere il giudice d’appello
motivato la declaratoria di prescrizione sull’asserita assenza di prove evidenti di
innocenza dell’imputata.
4. Con il ricorso depositato in data 10/01/2012 si lamenta: A) che la Corte
d’appello non abbia fatto applicazione, quando ha assunto la decisione, ossia in
data 03/11/2011, dell’art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 4 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prevede il ricorso per cassazione, anziché
l’appello, come mezzo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
pronunciata ex art. 425 cod. proc. pen.; 13) che la Corte territoriale abbia
dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in violazione
dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e del principio dell’effetto parzialmente
devolutivo dell’appello, nonostante la rinuncia all’impugnazione formulata dal
Procuratore generale; C) che la Corte territoriale abbia pronunciato la sentenza
predibattimentale senza procedere, come doveroso ai sensi dell’art. 469 cod.
proc. pen., all’audizione dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. La Corte territoriale, nel prendere atto della rinuncia del Procuratore Generale
all’impugnazione, avrebbe dovuto, in presenza di una sentenza di non luogo
procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste, limitarsi a
dichiarare, ai sensi dell’art. 590, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del proposto gravame.
La pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione del P.M., infatti, priva il giudice
del potere di operare una reformatio in pejus di una decisione favorevole
all’imputato.
Come si desume dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l’oggetto del giudizio
d’appello è limitato ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Ne
discende che, laddove la domanda formulata dall’impugnante, per una ragione,
originaria o sopravvenuta, che ne preclude la stessa ammissibilità, non possa
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primo grado, che aveva assolto l’imputata perché il fatto non sussiste,

essere esaminata dal giudice, quest’ultimo deve prendere atto che non può
estendere, ai sensi del menzionato art. 597, comma 1, cod. proc. civ., la sua
cognizione a profili diversi da quelli relativi all’accertamento della causa di
inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., in definitiva, la sentenza va annullata senza
rinvio.

P.Q.M.

della sentenza di primo grado.
Così deciso in Roma il 16/11/2012

Il Componente estensore

Il

id

t

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta riforma

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