Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3227 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3227 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA ANGELO SANTO N. IL 07/01/1977
avverso la sentenza n. 545/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/12/2015

OSSERVA
1)Con sentenza del 13.1.2015 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile
(perché tardivo) l’appello proposto da Battaglia Angelo Santo avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, emessa in data 26.5.2011.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando l’inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale in relazione alla ritenuta tardività dell’appello.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha correttamente ritenuto tardivo l’appello proposto
dall’imputato avverso la sentenza di Tribunale.
Ha rilevato, infatti, che la sentenza era stata emessa in data 26.5.2011, con termine
per il deposito della motivazione di giorni 90.
Il termine per proporre impugnazione era quindi, a norma del combinato disposto degli
artt.544 comma 3 e 585 comma 1 lett.c) c.p.p., di giorni 45.
Essendo il deposito avvenuto il 24.8.2011, tale termine, tenuto conto della sospensione
feriale, iniziava a decorrere dal 16.9.2011 e quindi scadeva il 30.10.2011.
L’appello risultava, invece, proposto in data 23.11.2011.
2.2) Contrariamente all’assunto del ricorrente, non doveva essere dato avviso del
deposito della motivazione, essendo stata questa depositata nel termine indicato ed
essendo l’imputato assente al momento della lettura del dispositivo (la dichiarazione
di contumacia era stata, infatti, revocata all’udienza del 24.3.2011, essendo il
Battaglia comparso).
Inoltre, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.7478 del 19.6.1996, la
giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel ritenere che il termine
per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della
sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione
della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta
che questo si sia concluso (cfr., di recente, Cass.sez. 4 n.15753 dl 5.3.2015).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità dell’impugnazione preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11.12.2015

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