Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32269 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32269 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVANTAGGIATO ROBERTO N. IL 11/01/1973
avverso la sentenza n. 1735/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Data Udienza: 08/04/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza emessa in data 10 marzo 2011 dal Tribunale di Lecce sez. Maglie, che aveva dichiarato l’imputato ROBERTO AVANTAGGIATO
colpevole di estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di
motivazione e violazione dell’art. 610 c.p., e contestando la qualificazione
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a
fronti degli esaurienti rilievi posti dalla Corte di appello a fondamento
dell’affermazione di responsabilità, e della qualificazione giuridica dei fatti
accertati (f. 2 ss.) con i quali il ricorrente in concreto non si confronta.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014
Il Consigliere estensore
Il Pre
te
giuridica del fatto accertato.