Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32268 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32268 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RISI SERGIO N. IL 26/12/1966
avverso la sentenza n. 131/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza emessa in data 24 giugno 2009 dal Tribunale di Lecce sez. Galatina, che aveva dichiarato l’imputato SERGIO RISI colpevole di truffa,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie
anche in favore della parte civile.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di

l’affermazione di responsabiiità.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a
fronti degli esaurienti rilievi posti dalla Corte di appello a fondamento
dell’affermazione di responsabilità, e della qualificazione giuridica dei fatti
accertati (f. 1 ss.) con i quali il ricorrente in concreto non si confronta; la Corte
di appello ha motivatamente ritenuto l’attendibilità della p.o., valorizzando – ai
fini dell’integrazione del reato contestato di c.d. truffa contrattuale – il silenzio
maliziosamente serbato sul fatto che l’automezzo oggetto di compravendita
fosse da tempo sottoposto a fermo amministrativo .

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr

ente

motivazione e violazione degli artt. 640 c.p. e 192 c.p.p., e contestando

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