Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32267 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32267 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONDELMONTE CARLO N. IL 21/03/1965
avverso la sentenza n. 4518/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FOGGIA, del 06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Foggia ha
applicato all’imputato CARLO BONDELMONTE, a norma degli articoli 444 e
seguenti c.p.p., su richiesta del procuratore speciale e con il consenso del P.M.,
in ordine ai reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, la pena di
anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre alle statuizioni
accessorie.

nullità della sentenza poiché egli sarebbe stato inconsapevole dell’imputazione
di riciclaggio, e perché il GUP aveva già separatamente condannato anche il
figlio, difetto di prova della colpevolezza, erronea applicazione della
continuazione e della legge penale (la pena sarebbe stata aumentata della
metà, non del terzo consentito).
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è, da un lato, adeguato all’accordo intervenuto tra le parti,
essendo l’imputato rappresentato dal procuratore speciale, e, dall’altro, ha
motivatamente escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di
cui all’art. 129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione
giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente
comparate circostanze concorrenti) e del trattamento sanzionatorio dalle stesse
parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove
e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai
parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995,
Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637).
Destano, peraltro, perplessità alcune affermazioni dell’imputato, tutte
puntualmente sconfessate ex actis e quindi gravi:

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo confusamente

- l’imputazione di riciclaggio – capo D – risulta ritualmente contestata ed in
relazione ad essa il procuratore speciale dell’imputato ha liberamente scelto di
“patteggiare”, senza eccepire alcunché;

– nessun rilievo può assumere il fatto che il GUP avesse già separatamente
condannato anche il figlio dell’imputato: ricorrendone i presupposti, il giudice
avrebbe potuto essere ricusato, ma ciò non è stato fatto e quindi le attuali
doglianze sono poco comprensibili;
non pertinente è la doglianza di violazione dell’art. 81 c.p., citato

dall’imputato, poiché la norma consente l’aumento della pena base fino al triplo,
non di un terzo; peraltro – su proposta del procuratore speciale dello stesso
imputato, le cui doglianze sono quindi palesemente infondate – in concreto la
pena base di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa risulta
aumentata per la continuazione del tutto legittimamente ad anni cinque e mesi
tre di reclusione ed euro 6.000 di multa (poi ridotta per il rito).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Co sigliere estensore

Il Pr

ente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA