Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32266 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32266 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHELI LUCA N. IL 26/08/1971
avverso la sentenza n. 624/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa in
data 13 gennaio 2004 dal Tribunale di Perugia – sez. Assisi, che aveva
dichiarato l’imputato LUCA MICHELI colpevole della ricettazione di una SIM card
di provenienza furtiva; la Corte di appello ha ritenuto la prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p. sulle circostanze

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di
motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
La Corte di appello ha condivisibilmente valorizzato, ai fini dell’accertamento
di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati, le
dichiarazioni della p.o. (motivatamente ritenute attendibili) ed il rinvenimento
della refurtiva de qua in disponibilità dell’imputato, ed ha ritenuto non credibili
le spontanee dichiarazioni dell’imputato (che ha confessato di essere il ladro),
perché estremamente generiche e non circostanziate quanto al luogo ed alle
modalità del presunto furto.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

aggravanti concorrenti, ed ha conseguentemente ridotto la pena.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Cons gliere estensore

Il Pr

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