Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32265 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32265 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGEMI SALVATORE N. IL 21/07/1978
avverso la sentenza n. 58/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza emessa in data 22 novembre 2010 dal Tribunale di
Caltanissetta in composizione monocratica, che aveva dichiarato l’imputato
SALVATORE CANGEMI colpevole dei reati di ricettazione di scarpe con marchio
contraffatto e di cui all’art. 474 c.p., in continuazione, condannandolo alla pena
ritenuta di giustizia.

motivazione e violazione dell’art. 648 c.p. per difetto dell’elemento soggettivo e
carenza di prova, integrando i fatti al più il reato di cui all’art. 712 c.p.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai
consolidato, in difetto di voci difformi (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25
maggio 2010, Fontanella, rv. 248265) che ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche
sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Si è aggiunto (Sez. IL n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv.
238515) che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale
quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata
o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice
mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece
connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta
provenienza.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha condivisibilmente valorizzato, ai fini
dell’accertamento di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti
accertati, il rinvenimento delle scarpe con marchio contraffatto de quibus in
disponibilità dell’imputato, che le aveva acquisite fuori dai canali ufficiali di
circolazione, e senza la necessaria documentazione di accompagnamento, il che
è stato correttamente valorizzato ai fini della prova del necessario elemento
soggettivo e, con esso, della qualificazione giuridica del fatto.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di

processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle

Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Co sigliere estensore

Il P es dente

ammende.

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