Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32264 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32264 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNIZZARO ALFREDO N. IL 14/08/1971
avverso la sentenza n. 1880/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria
ha confermato la sentenza emessa in data 23 maggio 2007 dal Tribunale di
Locri – sez. Siderno, che aveva dichiarato l’imputato ALFREDO CANNIZZARO
colpevole della ricettazione di un assegno, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea

prova, integrando i fatti al più il reato di cui all’art. 712 c.p.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai
consolidato, in difetto di voci difformi (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25
maggio 2010, Fontanella, rv. 248265) che ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche
sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Si è aggiunto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv.
238515) che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale
quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata
o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice
mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece
connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta
provenienza.
Con specifico riferimento alla concreta fattispecie in esame, si è anche
affermato (Sez. II, n. 22120 del 7 febbraio 2013, Mercuri, rv. 255929) che colui
il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne
disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua
provenienza illecita.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha condivisibilmente valorizzato, ai fini
dell’accertamento di responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto
accertato, le dichiarazioni testimoniali di FRANCESCO D’AGOSTINO,
motivatamente ritenute attendibili, che ha dichiarato di aver ricevuto l’assegno
de quo dall’imputato; la circostanza non è stata credibilmente smentita
dall’imputato, che non ha neanche indicato in quali circostanze avesse acquisito
disponibilità del titolo. Ed il fatto che l’imputato, in accertata disponibilità
dell’assegno de quo, di importo elevato (euro 3.900), tale da non lasciar

applicazione dell’art. 648 c.p. per difetto dell’elemento soggettivo e carenza di

ritenere che esso sia stato accettato e negoziato con disinteresse e
superficialità, non abbia mai congruamente chiarito le modalità attraverso le
quali ne era venuto in possesso, è stato correttamente valorizzato ai fini della
prova del necessario elemento soggettivo e, con esso, della qualificazione
giuridica del fatto accertato.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre1ff t

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi

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