Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32263 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32263 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PAOLA ANTONIO N. IL 17/07/1967
avverso la sentenza n. 5643/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato – per quanto riguarda i reati di cui ai capi C) e D), costituenti
esclusivo oggetto dell’odierno ricorso – la sentenza emessa in data 10 gennaio
2007 dal Tribunale di Latina, che aveva dichiarato l’imputato ANTONIO DI
PAOLA colpevole di ricettazione e riciclaggio in continuazione, condannandolo
alla pena ritenuta di giustizia.

dell’elemento soggettivo e carenza di prova quanto all’elemento materiale dei
reati contestati, ed omessa indicazione della pena finale.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a
fronti degli esaurienti rilievi posti dalla Corte di appello (f. 4 s.) a fondamento
dell’affermazione di responsabilità (la difesa nulla ha dedotto in ordine alla
separata qualificazione giuridica dei fatti accertati), con i quali il ricorrente in
concreto non si confronta.
Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai
consolidato, in difetto di voci difformi (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25
maggio 2010, Fontanella, rv. 248265) che ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione (ma il rilievo è valido anche per il riciclaggio), la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile
con un acquisto in mala fede. Si è aggiunto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre
2007, Lapertosa, rv. 238515) che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella
forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la
cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una
semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che
invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta
provenienza.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha condivisibilmente valorizzato, ai fini
dell’accertamento di responsabilità, il fatto che l’imputato, colto in accertata
disponibilità della refurtiva

de qua,

non abbia adeguatamente chiarito le

modalità attraverso le quali ne era venuto in possesso (l’imputato ha solo
riferito che alcune persone non meglio indicate gli avrebbero lasciato il mezzo,
senza indicarne il motivo), ed abbia inoltre curato di apporre all’autocarro de
quo targhe e numero di telaio di altro mezzo lecitamente acquistato, ed ha

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto

motivatamente ritenuto la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti dalla
difesa.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

Né risultano vizi quanto alla determinazione della pena, che la difesa
sembrerebbe lamentare non rideterminata a seguito della declaratoria di
estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi A) e B): il

sentenze di merito, il primo giudice aveva negato la sussistenza della
continuazione tra tutti i reati contestati all’imputato, irrogandogli una pena
separata per i delitti continuati di cui ai capi C) e D), di tal che nessuna
riduzione la Corte di appello doveva operare.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

DE.POSI TATA

IN CANCELLERIA

difensore non ha, infatti, considerato che, come all’evidenza desumibile dalle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA