Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32261 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32261 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ROKI N. IL 23/04/1988
avverso la sentenza n. 6833/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 05/03/2014
14533/2013
Motivi della decisione
Il motivo proposto è inammissibile.
Si tratta di doglianze di merito con la quali il ricorrente sollecita questa corte ad una
più favorevole valutazione dei fatti di causa, senza considerazione degli argomenti a
sostegno della ritenuta responsabilità, che risultano adeguatamente
espressi dai giudici di merito.
Rileva inoltre il Collegio, con riferimento alla recente modifica intervenuta con il d.l.
23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10 il
cui art. 2 ha introdotto nel testo del dPR 309/90 un nuovo quinto comma che ha
ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce
titolo autonomo di reato e non circostanza aggravante come in precedenza ritenuto,
che la stessa non comporta conseguenze sulla situazione di cui al presente
procedimento; infatti pur essendosi stabilita per tale fattispecie la pena da 1 a 5
anni, inferiore nel massimo a quella da 1 a 6 anni prevista dall’art. 73, co. 5, nel testo
sia della legge Iervolino – Vassalli che della Bossi- Fini, nella specie la pena base è
stata determinata nella misura di 1 anno, 11 mesi, 15 giorni ed euro 6000,00 e cioè in
misura prossima al minimo edittale e assai distante dal massimo, onde può
ritenersi che non rilevi il nuovo, inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto
in base ai più favorevoli termini di prescrizione collegati alla nuova qualificazione
giuridica del reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 1000,00 (mille),
equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti, in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.3.2014
Hrustic Roki ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
appello di Roma ha confermato quella di primo grado con cui il predetto è stato
ritenuto responsabile per la detenzione a scopo di spaccio di cocaina, fatto commesso
il 14.9.2009 ritenuto di lieve entità ex quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90 e ha
ridotto la pena inflitta a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4000 di multa.
Lamenta la mancanza o manifesta illogicità delle statuizioni adottate.