Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3226 del 07/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3226 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
Data Udienza: 07/01/2014
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Festa Jessica, nata il 29.7.1974 avverso la sentenza
della Corte di appello di Brescia del 29.5.2013. Sentita là relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo
che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma
della sentenza del tribunale di Bergamo del 13 dicembre 2012, decidendo
sulle impugnazioni proposte dal pubblico ministero e dall’imputata, ravvisata
l’ipotesi nel caso di specie del tentativo in relazione al reato di rapina, escluse
le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta
all’imputata appellante.
Nel ricorso presentato nell’interesse di quest’ultima si contesta violazione di
legge in ordine alla violazione del diritto di difesa pà- r avere l’imputata al
momento del suo arresto indicato il proprio difensore di fiducia, il quale
tuttavia non veniva notiziato del procedimento, che proseguiva per mezzo
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dell’intervento di un difensore di ufficio, e per avere la corte di appello
ritenuto sanata la nullità dell’udienza di convalida della relativa ordinanza non
avendo l’imputata proposto ricorso per cassazione come invece prescrive
l’articolo 391 comma 4 0 c.p.p. Si rileva infatti nel ricorso che chiamato a
pronunciarsi sull’eccezione, il tribunale di Bergamo dichiarò la sussistenza di
un errore di fatto nella verbalizzazione, con ciò esprimendo una pronuncia
anziché astenendosi della stessa, e pertanto impedendo un tempestivo ricorso
per cassazione da parte del difensore costretto ad impugnare l’intervenuta
pronuncia sull’eccezione davanti alla corte di appello.
Si contesta inoltre violazione di legge circa la qualificazione giuridica del fatto
come tentativo di rapina impropria anziché resistenza a pubblico ufficiale in
concorso con il tentativo di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, correttamente la corte di appello ha fatto espresso
richiamo e applicazione della giurisprudenza di questa corte di legittimità per
cui nel giudizio di legittiVnità non può essere fatta valere la nullità del giudizio
direttissimo per vizi inerenti all’interrogatorio che precede la convalida
dell’arresto, nel caso in cui l’ordinanza di convalida non sia stata impugnata.
(Fattispecie nella quale l’interrogatorio di convalida era stato dichiarato nullo,
ma soltanto a fini cautelari, dal tribunale del riesame per omissione degli
avvisi “ex” art. 64 c.p.p.) (Cass. Sez. IV, 6.5.2009, n. 18968). Né può
assumere rilievo che il tribunale, pur non potendo pronunciarsi sul punto, lo
abbia fatto: ciò infatti non avrebbe potuto rappresentare valida ragione per
non proporre l’unica impugnativa ammessa dalla legge, ossia il ricorso in
cassazione.
Secondo la giurisprudenza di questa corte di legittimità, è configurabile il
tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la
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violenza o la minaccia, anche in assenza dell’avvenuta sottrazione della cosa,
quando l’agente mantenga una condotta violenta o mihicciosa dopo l’azione
diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre
(Cass. Sez. II, 19.5.2010, n. 22661). Nel caso di specie, secondo la dinamica
dei fatti ricostruita in sentenza e non contestata nel ricorso, mentre il
complice, giudicato separatamente, cercava di impossessarsi di una borsa
contenuta in una autovettura di cui stava cercando di forzare la portiera,
intervenivano a bloccarlo agenti di polizia; al che rddierna imputata, che
sostava nei pressi alla guida di altra autovettura, all’avvicinarsi degli agenti
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avviava il motore, cercando di investirli e consentendo al coimputato che la
esortava nell’azione di tentato investimento di liberarsi e di fuggire. L’azione
coordinatamente posta in essere dai due malviventi integra evidentemente un
tentativo di rapina impropria giacché l’odierna imputata ha esercitato violenza
sulle persone dopo il tentativo di impossessamento della cosa da parte del
complice, consentendo a questi di fuggire.
Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato il 7.1.2014
delle spese processuali.