Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32257 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32257 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Valente Aldo, nato a Grotteria il 16/11/1951

avverso l’ordinanza del 18/04/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Busto Arsizio;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Angelo Di Popolo che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza presentata da Aldo Valente per la restituzione nel termine per proporre
opposizione avverso il decreto penale del 25/11/2008 con il quale quel Giudice lo
aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e
651 cod. pen. Rilevava il Giudice come la richiesta dovesse essere disattesa

Data Udienza: 15/07/2014

tenuto conto che il suddetto decreto penale risultava notificato presso il domicilio
eletto nello studio del proprio difensore e che era irrilevante che quel
patrocinatore avesse, in precedenza rinunciato al mandato.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Valente, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Sergio Bernocchi, il quale ha dedotto la violazione di legge
ed il vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso
di considerare che il rapporto fiduciario tra l’imputato e il suo difensore era

nello studio del secondo, già eletto come domicilio da parte del primo.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Se è vero che, in generale, la notificazione di un provvedimento o di un atto
all’imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia fa
legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto
conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, è anche vero – secondo il
pacifico orientamento di questa giurisprudenza di legittimità – che quella regula
iuris non è applicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia,
nel frattempo, rinunciato al mandato (come parrebbe essere avvenuto nella
fattispecie), in quanto la notificazione del provvedimento o dell’atto all’imputato,
che presso lo studio di quel legale aveva eletto domicilio, è formalmente
regolare, ma viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell’interessato,
atteso che l’operatività di tale presunzione presuppone la permanenza del legale
professionale (così, da ultimo, Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Katler, Rv.
254842): situazione, questa, nella quale occorre, dunque, la dimostrazione di
elementi concreti per superare l’affermazione difensiva di non avere avuto
conoscenza del provvedimento o dell’atto da notificare.
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio che, nella nuova deliberazione,
si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di
Busto Arsizio.
Così deciso il 15/07/2014

venuto meno, sicché era irrilevante che il decreto penale fosse stato notificato

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