Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32255 del 02/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32255 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
URSACHE NICOLETA ALINA N. IL 07/11/1970
avverso l’ordinanza n. 2/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Atitto tPot,i C l4- -Toto
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 02/07/2014
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ordinanza ai sensi dell’art. 718 c.p.p. la Corte di appello di Torino ha
rigettato la istanza proposta nell’interesse di URSACHE Nicoleta Alina di
sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo
di presentazione alla p.g.
2. Avverso la ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione la
potendosi desumere il pericolo di fuga dalla condizione di straniero della
ricorrente, peraltro stabilmente inserita nel territorio dello Stato, sposata
con cittadino italiano e con figli ed avendo espiato quasi completamente
la pena inflitta dalla sentenza rumena.
3.
Il ricorso è fondato.
4.
Invero, la negata sostituzione della misura autocustodiale per assenza di
allegazione di elementi concreti che giustifichino l’affievolimento delle
esigenze cautelari, omette di considerare l’attualità dello specifico profilo
cautelare devoluto rispetto alla già concessa autorizzazione quotidiana
ad allontanarsi dal domicilio, in un dedotto contesto di stabile
radicamento nel territorio, decisamente incidente sull’anzidetto profilo.
5. All’ accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della ordinanza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, 2.7.2014.
URSACHE( deducendo violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p. non