Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32254 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32254 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGNI MAURO N. IL 28/09/1952
FABBRI MASSIMILIANO N. IL 06/09/1971
nei confronti di:
RAVANI ROMANO N. IL 19/03/1959
LOLLI BARBARA N. IL 01/12/1970
avverso la sentenza n. 3447/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FERRARA, del 12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (AUL Oct1c9 -nw ekt
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Data Udienza: 02/07/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 12.11.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di FERRARA ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto
non sussiste nei confronti di RAVANI Romano , imputato del delitto di
calunnia ai danni di due agenti di polizia municipale – avendoli
falsamente accusati di falso ideologico – e falsa testimonianza e LOLLI

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le parti civili
MAGNI Mauro e FABBRI Massimiliano, a mezzo del difensore,
deducendo:

jnosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 197 bis u.c. c.p.p.

2.1.

e 192 co. 3 c.p.p. in quanto il Giudice della cognizione non avrebbe
considerato la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
249/2000 con la quale è stato ritenuto non applicabile l’art. 192 co. 3
c.p.p. nel caso di imputato o indagato di procedimento collegato la cui
posizione fosse definita con archiviazione o con sentenza di non luogo a
procedere, così palesandosi la sufficienza delle dichiarazioni rese dai due
agenti di polizia municipale. Inoltre, lo stesso Giudice avrebbe violato la
regola di giudizio che sovrintende alla udienza preliminare la quale non
si incentra sulla innocenza dell’imputato ma sulla inutilità del
dibattimento, nella specie insussistente per la esistenza di prove a carico
degli imputati, senza che si potesse prospettare l’innocenza degli
accusati’
2.2.

mancanza,

contraddittorietà,

manifesta

illogicità

della

motivazione laddove, pur affermandosi la natura non dirimente della
attendibilità degli agenti, se ne ricercano i riscontri pervenendo al
giudizio che se ne rinvengono di contrari, giungendosi ad un inverosimile
giudizio di inattendibilità.
3.

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse degli imputati che
ha rimarcato la legittima adozione da parte del Giudice del criterio
normativo ex art. 197 bis c.p.p. e del conseguente criterio probatorio ex
art. 192 comma 3 c.p.p., correttamente essendo stati ricercati i riscontri
esterni alle dichiarazioni di MAGNI e FABBRI in relazione alla prospettiva
dibattimentale.

4.

I ricorsi sono fondati.

1

Barbara, imputata di falsa testimonianza.

5. La posizione della persona imputata in un procedimento connesso o
collegato, che sia stata assolta con sentenza irrevocabile per non aver
commesso il fatto, è assimilata a quella di testimone, con conseguente
inapplicabilità delle speciali regole di valutazione della prova di cui
all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.. (V. Corte cost., 21 novembre
2006 n. 381) (Cass. Sez. 2, n. 21599 del 16/02/2009, Emmanuello e
altri, Rv. 244542; Cass. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007 P.G. e P.C. in
proc. Pelaggi, Rv. 236152).

luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod.
proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma
solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l’accusa
sia sostenibile in giudizio (Cass.Sez.6, n.35668 del 28/03/2013
Abbamonte e altri, Rv. 256605); ed il criterio di valutazione per il
giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza dell’imputato, ma
l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova
contraddittori od insufficienti. Ne consegue che il giudice, anche in tal
caso, deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando
sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere
tali all’esito del giudizio (Cass.Sez.6, n.33921 del 17/07/2012, P.C.in
proc. Rolla, Rv. 253127). Ancora, ai fini della pronuncia della sentenza di
non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non
deve utilizzare quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello
dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza
che l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi
dell’art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non
poter essere ragionevolmente considerate superabili (Cass.Sez.
6,n.5049 del 27/11/2012, P.M. in proc. Cappello e altri,Rv.254241),
senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del
merito del materiale probatorio (Cass. Sez. 2, n. 45989 del
18/10/2013,P.G. in proc. Fisichella, Rv. 257309) dovendosi limitare a
verificare l’inutilità o superfluità del dibattimento, senza dover, invece,
operare valutazioni di tipo sostanziale (Cass. Sez. 3, n. 39401 del
21/03/2013, Pmt in proc. Narducci e altri, Rv. 256848).
7. Ritiene la Corte che, pertanto, duplice sia l’<> della
sentenza gravata.

2

6. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non

8. Il primo attiene alla errata applicazione della regola probatoria ex art.
192 co. 3 c.p.p. per la valutazione delle dichiarazioni del MAGNI e del
FABBRI i quali, essendo stati definitivamente assolti perché il fatto non
sussiste dalla precedente accusa per falso ideologico, dovevano
soggiacere alle normali regole di valutazione delle dichiarazioni
testimoniali.
9. Il secondo attiene alla violazione della «regula juris» che presiede
all’udienza preliminare, allorquando la sentenza – nell’ambito della

un lato, e dal MAGNI e dal FABBRI, dall’altro – recepisce la valutazione
di attendibilità di queste ultime proveniente dalla sentenza assolutoria e,
inoltre, indaga – per come sopra si è detto, erroneamente – sotto il
profilo logico, documentale e testimoniale, alla ricerca di riscontri esterni
giungendo alla conclusione negativa.
10. In altri termini, la sentenza impugnata – attraverso l’assunto giudizio di
attendibilità delle dichiarazioni dei due agenti e la indagine sui riscontri,
che ha sancito l’insufficienza delle prime – ha violato la natura
processuale della decisione in sede di udienza preliminare, anticipando
valutazioni sulla fondamentale prova orale dell’accusa, per sua natura
suscettibile di evoluzione nel momento della sua acquisizione nel
contraddittorio dibattimentale, esercitando impropriamente valutazioni
appartenenti a questa sede.
11.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
al Tribunale di FERRARA per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di
rinvio a giudizio formulata dall’accusa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Ferrara per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 2.7.2014.

valutazione del merito delle opposte versioni provenienti dal RAVANI, da

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