Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32253 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32253 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERNA ANTONIO N. IL 28/11/1933 parte offesa nel procedimento
c/
ZEPPIERI ALBERTO
avverso il decreto n. 333/2013 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
18/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/ sentite le conclusioni del PG Dott. f , t.A. atim:0 SELIMG-6-1
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Data Udienza: 02/07/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con decreto emesso <> il 18.6.2013 il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto l’archiviazione degli atti
nei confronti di ZEPPIERI Alberto, indagato in ordine al reato di cui
all’art. 374 c.p..
2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore e

deducendo:
2.1.

manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata assenza,
nella proposta opposizione, della richiesta di investigazioni suppletive,
invece, specificamente richieste e consistenti nel sequestro di
documentazione;
inosservanza di norme processuali relative al contraddittorio, nella

2.2.

specie negato sulla base di una erronea declaratoria di inammissibilità
della opposizione e senza che ricorresse l’ipotesi della infondatezza della
notizia di reato;
2.3.

inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta prescrizione del
reato essendosi erroneamente individuato il momento consumativo nel
momento della adozione della condotta fraudolenta e non della
percezione di essa da parte del suo destinatario, ovvero, la persona
offesa.

3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso per manifesta infondatezza, versandosi, nella specie, in una
opposizione che aveva prospettato una indagine suppletiva del tutto
generica ed ininfluente rispetto alla rilevata prescrizione del reato.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. E’ costante orientamento di questa Corte che non è legittimato a
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta
di un pregiudizio per il delitto di frode processuale, trattandosi di
fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto
funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del
privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire
l’attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona
danneggiata dal reato (Cass. Sez. 6, n. 17631 del 10/04/200
proc. Arestia, Rv. 239647).

1

P.O. in

procuratore speciale di PERNA Antonio, quale persona offesa del reato,

6.

Ne consegue l’assenza di legittimazione in capo al ricorrente, quale mero
danneggiato dal reato, alla proposizione del ricorso in cassazione
avverso il provvedimento di archiviazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2.7.2014.

7.

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