Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32252 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 32252 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA:
su istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. della sentenza 22048 del 3
aprile 2014 della Corte di Cassazione
visti gli atti, udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo disporsi la correzione, osserva:
La Corte, letta la istanza presentata dall’avvocato Ettore Barcellona quale
difensore della parte civile “Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS

Palermo” di correzione della sentenza 22048 del 2013 pronunciata da questa
sezione il 3 aprile 2014, rilevato che dal verbale della udienza risulta la presenza
del difensore della parte civile in persona del sostituto processuale avvocato
Giuseppe Novara che ha rassegnato le proprie conclusioni depositando nota spese;
rilevato quindi che la omessa indicazione di tale parte civile nel dispositivo è dovuta
a mero errore materiale che, pertanto, deve essere corretto ai sensi dell’art. 130
cod. proc. pen.
PQM
Visto l’art 130 cod. proc. pen. dispone che nel dispositivo della sentenza
22048 del 2013 pronunciata dalla sesta sezione penale il 3/4/2014 nella
q

elencazione delle parti civili dopo le parole antiusura alcamese e prima della
chiusura della parentesi si aggiunga la virgola e le parole “centro studi ed iniziative
culturali Pio La Torre – Palermo”.
Ma da alla cancelleria per le prescritte annotazioni.
Ro a così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2014
Il cnsigliere estensore

il Pres ente

Data Udienza: 04/06/2014

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