Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32251 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 32251 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA:
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
nel procedimento a carico di
CAROLLO CARLO n. 8/8/1963
avverso l’ordinanza 223/2014 del 201212014 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI PALERMO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Avv. MASSIMO MOTISI che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 3 febbraio 2014
emetteva una ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Cirignotta Salvatore
e Carollo Carlo per il reato di cui all’art. 353 1° comma cod. pen. per avere, il
primo quale direttore generale pro tempore della ASP di Palermo ed il secondo
quale procuratore della società Fater, turbato la gara per l’aggiudicazione di un
contratto di fornitura di materiale di assorbenza alla predetta azienda ospedaliera,
gara indetta nel maggio 2012 per un importo complessivo di circa 42 milioni di
euro.
La condotta specifica contestata al Carollo era di avere fornito una bozza di
provvedimento definitivo della valutazione tecnica delle varie offerte al Cirignotta

Data Udienza: 04/06/2014

con indicazione di un maggiore punteggio della offerta Fater, evidentemente così
predeterminando un risultato favorevole per tale ultima impresa.
Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 20/2/2014, qui
impugnata, annullava la misura nei confronti di Carollo per carenza di indizi. Il
Tribunale rinviava alla ricostruzione in fatto operata nel provvedimento del gip,
dava atto che, secondo l’ipotesi accusatoria, sulla base delle dichiarazioni rese dai
membri della commissione aggiudicatrice risultava che il commissario
straordinario e direttore generale Cirignotta Salvatore aveva utilizzato pressioni,

invece, la esistenza di indizi significati a carico di Carollo.
L’elemento specifico a carico dì Carollo, nella prospettiva dell’accusa,
consisteva in un frammento di un documento informatico contenuto nel computer
del medesimo indagato; si trattava di parte del testo della prima pagina della
bozza di simulazione del verbale di gara che, in versione completa e cartacea, era
stata sequestrata nella cassaforte del Cirignotta.
Il Tribunale svalutava la portata di questo indizio osservando innanzitutto che
il frammento del documento rinvenuto non conteneva la parte in cui vi era il
punteggio da attribuire alla Fater, per cui poteva trattarsi anche di un modello di
documento non ancora compilato “utilizzato dall’azienda per l’ordinaria e legittima

simulazione della gara, esperita in fase di progettazione dell’offerta, prima della
partecipazione al bando”. E, in ogni caso, tale elemento a carico del Carollo
risultava generico se letto alla luce della mancanza di accertamenti sulla
sussistenza di rapporti di qualsiasi genere tra Carollo e Cirignotta. Il dimostrare
tali rapporti appariva necessario perché Carollo era un semplice dipendente della
società Fater, laddove era stato acquisito dal responsabile nazionale di tale società
che per le gare di importo maggiore – quale quella in questione – le simulazioni
sulla valutazione tecnica ed economica della offerta erano di competenza del
direttore commerciale. Inoltre il ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia,
aveva dato una serie di plausibili indicazioni sulle ragioni per cui il documento in
questione poteva essere stato memorizzato in tutto od in parte nel suo computer,
in modo da svalutare ulteriormente il già scarso indizio.
Contro tale provvedimento il pubblico ministero ha proposto ricorso ritenendo
sussistere il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen.
Ritiene difatti che si sia proceduto contro le regole di valutazione della prova
analizzando il singolo elemento probatorio costituito da un frammento di file senza
valutarlo all’interno del contesto complessivo dei risultati di indagine, Enumera
quindi la serie di indizi indicativi dell’accordo criminale anche in ragione della
esistenza di una bozza del verbale di gara in veste di documento informatico che
il Cirignotta aveva fatto recapitare al componente della commissione Quattrocchi.

solleciti e minacce nei loro confronti perché venisse favorita la Fater. Escludeva,

In tale documento la Fater risultava aggiudicataria e, secondo le dichiarazioni
raccolte, era stato notato nel documento informatico in questione “che la proprietà
del file era riconducibile alla Fate?’.
Deduce poi il vizio di motivazione per manifesta illogicità laddovei da un latoi ii
Tribunale afferma che il frammento di file non corrisponde alla bozza consegnata
dal Cirignotta e, poi, ipotizza che si tratti di uno stralcio di un modulo utilizzato
dalla società per la simulazione della gara.
La difesa del Carollo ha depositato memoria con la quale deduce che, in realtà,

che esula dai compiti del giudice di legittimità.
Il ricorso è inammissibile.
è manifestamente infondata la contestazione di aver il Tribunale effettuato
una erronea valutazione di un indizio slegandolo dal contesto complessivo delle
indagini. Dal provvedimento impugnato si evince chiaramente come il Tribunale
abbia invece ovviamente considerato innanzitutto la minima portata di indizio
costituito dal pezzo di file che comunque non poteva ricondurre univocamente alla
bozza di provvedimento rinvenuto e, poi, abbia collocato tale elemento nel
contesto di evidente assenza di elementi significativi di un possibile ruolo del
Carollo nella gestione di quella gara per conto la propria società, altri essendo il
possibile responsabile di tale attività nella azienda, tema sul quale, secondo il
Tribunale, non vi è stata alcuna indagine.
Quanto alle osservazioni sulla assenza di adeguata valutazione della condotta
del Cirignotta e del suo possesso del documento incriminato, da un iato si tratta
evidentemente di profili di valutazione in fatto di competenza esclusiva del giudice
di merito e, comunque, appare ictu oculi, come del resto ben motivato dal
Tribunale, che non si tratta di circostanze che abbiano alcuna portata indiziaria nei
confronti del Carollo.
È manifestamente infondato il secondo motivo in quanto non tiene conto di
come il Tribunale abbia correttamente argomentato sul non essere di per sè indizio
significativo la disponibilità di un dato modulo utile per la simulazione della gara
laddove non risulta che vi fosse indicato il contenuto presente, invece, sul modulo
riempito ed in disponibilità di Cirignotta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma c d – so il 4 giugno 2014
Il Con
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stensore
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il Prele te
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è stata invocata una nuova lettura del contenuto degli elementi indiziari, attività

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