Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32250 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 32250 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA:
sui ricorso proposto da:

BALSAMO ANGELO n. 30/7/1956
avverso l’ordinanza 100/2014 del 30/1/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI PALERMO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.
Udito il difensore avv. ROBERTO FABIO TRICOLI che ha chiesto raccoglimento
del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo sezione Riesame con ordinanza del 30 gennaio 2014,
in parziale riforma della ordinanza applicativa degli arresti domiciliari disposta a
carico di Balsamo Angelo dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Agrigento, confermava la sussistenza di gravità degli indizi e di esigenze cautelari
limitatamente al concorso in falsa testimonianza ritenendo carenti gli indizi quanto
al reato di corruzione in atti giudiziari.
La vicenda in valutazione riguardava la condotta tenuta da Balsamo Angelo,
nello svolgimento delle sue funzioni di avvocato, consistente nell’aver promesso
denaro in favore di Bonsignore Francesca perché testimoniasse il falso in una causa
civile per risarcimento danni da sinistro stradale in cui era parte il figlio minorenne
della sua cliente Casaccio Mary Ann. Quest’ultima, successivamente alla
testimonianza, consegnava effettivamente alla predetta testimone la somma di
euro 200.
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Data Udienza: 04/06/2014

Gli elementi a carico del ricorrente risultavano da:
– la registrazione audio di un incontro che il Balsamo aveva presso il proprio
studio con la Casaccio, la sorella e Paino Debora avente ad oggetto il tema della
percezione da parte dell’avv. Balsamo di una quota ritenuta dalla Casaccio
eccessiva rispetto alla somma totale liquidata dalla società assicuratrice,
soccombente nella controversia civile;
– Le parziali ammissioni della teste falsa Bonsignore;
– Le dichiarazioni della madre delle sorelle Casaccio e di Bulone Domenico

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non era affatto stata presente al sinistro sul cui accadimento aveva reso
testimonianza.
Tali elementi dimostravano il ruolo attivo di Balsamo della induzione alla falsa
testimonianza, in particolare lui proprio aveva indicato le false modalità
dell’incidente che la Bonsignore avrebbe dovuto riferire. Il Tribunale escludeva,
invece, la sussistenza del concorso nella corruzione in atti giudiziari in quanto
l’accusa a carico di Balsamo di aver concorso nel promettere il pagamento indebito
per la falsa testimonianza risultava soltanto dalle dichiarazioni della coindagata
Casaccio Maryank, dichiarazioni per le quali non era stato possibile trovare
riscontri specifici.
Il Tribunale valutava le argomentazioni contenute nella memoria difensiva,
escludendo che le cose dette da Balsamo nel corso della conversazione intercettata
potessero essere delle semplici millanterie, e, quanto alle dichiarazioni rese in sede
di investigazioni difensive dagli avvocati impiegati presso lo studio di Balsamo, il
Tribunale osservava che, pur avendo i testimoni dichiarato di essersi occupati della
causa in questione, avevano precisato che lo avevano fatto sempre su incarico del
titolare dello studio, circostanza quest’ultima che non escludeva certo che vi fosse
stato un diretto interessamento del ricorrente.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale confermava le valutazioni del
giudice per le indagini preliminari ravvisando un evidente tentativo di inquinare le
fonti di prova ed il pericolo di recidiva in reati della stessa indole.
Balsamo propone ricorso avverso tale ordinanza con atto a firma dei propri
difensori.
Con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Innanzitutto rileva che la gravità indiziaria quanto al concorso in falsa
testimonianza è stata confermata in assenza del necessario presupposto
dell’accertamento del presunto accordo corruttivo per il quale, invece, è stata
negata la sussistenza di gravi indizi.

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che avevano appreso direttamente dalla testimone Bonsignore che quest’ultima

Osserva, poi, che la Casaccio è inattendibile e, nella conversazione
intercettata il 7 maggio 2013, precisa di aver visto una sola volta l’avvocato
Balsamo.
Il ricorso è inammissibile in quanto svolge argomenti che in parte invocano
valutazioni in merito non di competenza del giudice di legittimità ed in altra parte
affermano la sussistenza di singole circostanze che renderebbero non plausibile la
ricostruzione della responsabilità fatta dalla Tribunale ma che, invero, sono
manifestamente infondate.

decisione impugnata la misura cautelare è stata sostituita con la meno affiittiva
misura del divieto di dimora nel Comune di Licata.
Tale modifica non fa venir meno l’interesse concreto al ricorso, restando in
applicazione una misura cautelare ed essendo i motivi proposti relativi alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (In tema di misure caute/ari, l’interesse
dell’indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del
procedimento “de libertate”, la misura cautelare originaria sia stata sostituita con
altra meno afflittiva – nella specie arresti domiciliari sostituiti con il divieto di
dimora – se i motivi dell’impugnazione hanno ad oggetto l’esistenza dei presupposti
applicativi indicati dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen., poiché tali condizioni di
applicabilità devono essere verificati in relazione a qualsiasi specie di
provvedimento coercitivo. (Sez. 2, n. 31556 del 18/05/2012 – dep. 03/08/2012,
Fortunato, Rv. 253522) Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 – dep. 28/07/2006,
Prisco, Rv. 234268 ….. Come risulta dalla precedente esposizione, dopo la
pronuncia dell’ordinanza di riesame la misura della custodia in carcere, applicata
al ricorrente, è stata sostituita prima con quella degli arresti domiciliari e poi con
quella del divieto di dimora, perciò occorre chiedersi se permanga l’interesse al
ricorso. La risposta deve essere affermativa. Certo, in seguito alla sostituzione
della originaria misura cautelare la condizione del ricorrente è radicalmente
cambiata, ma in mancanza di un suo riconoscimento in tal senso non può dirsi che
sia venuto meno l’interesse al ricorso, sia perché i gravi indizi di colpevolezza posti
dal g.i.p. e dal tribunale del riesame a fondamento dell’originaria misura della
custodia in carcere condizionano anche l’applicazione del divieto di dimora).
Passando alla valutazione del motivo di ricorso, si rileva innanzitutto che la
difesa sostiene che non sia possibile confermare la sussistenza di gravi indizi del
reato di falsa testimonianza laddove si è escluso il “presupposto fattuale e logico”
dell’accordo corruttivo. E’ invece evidente (ed è assolutamente logico), come
risulta dal testo della ordinanza impugnata, che il Tribunale non ha affatto escluso
la responsabilità per la corruzione, ma ha ritenuto la insufficienza degli indizi al
riguardo. La questione sarebbe comunque irrilevante in quanto non vi è ragione
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Va premesso che, come dichiarato dal difensore, successivamente alla

per escludere che l’attività del ricorrente possa essere stata solo relativa ad istruire
la testimone sulla falsa versione da rendere innanzi al giudice civile.
Per il resto il ricorso ripercorre le valutazioni in merito svolte dal Tribunale,
insistendo sulla propria lettura della conversazione intercettata il 7 maggio 2013 laddove il Tribunale ha ben chiarito il senso di espressione gergale che aveva, nel
dato contesto. la affermazione di “aver visto una sola volta” l’avvocato; si trattava
di un modo di dire che era incomprensibile la eccessiva pretesa economica del
Balsamo rispetto alla poca (“visto una sola volta”) attività lavorativa prestata. In

detto, non rientra fra i motivi ammessi in questa sede.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma oìdisoil 4 giugno 2014
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