Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32249 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32249 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA:
sul ricorso proposto da:
LUNGHI ALESSANDRO n. 1/2/1981
avverso la sentenza 773/2014 del 26/6/2013 del TRIBUNALE DI PIACENZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
MASSIMO GALLI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lunghi Alessandro propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza del 26/6/2013, che gli applicava la pena su richiesta ex art. 444 cod.
proc. pen. per il reato di guida in stato di alterazione da uso di stupefacenti, nella
parte nella quale gli applicava anche la pena accessoria della sospensione della
patente nella misura di anni due in ragione dell’essere il veicolo da lui guidato di
proprietà di terzi. Deduce la illegalità della pena perché il veicolo, come risultava
dallo stesso capo di imputazione, era di sua proprietà.
Il procuratore generale presso questa Corte con propria requisitoria scritta
chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata.
Il ricorso è fondato. Che il veicolo in questione fosse in proprietà del ricorrente
è dato affermato nello stesso capo di imputazione e non altrimenti posto in dubbio,
Data Udienza: 04/06/2014
per cui non risulta giustificata la applicazione della pena accessoria sulla base di
un diverso presupposto in ordine alla proprietà della vettura.
La sentenza impugnata, quindi, va annullata limitatamente all’applicazione
della pena accessoria e su questa questione va disposto il rinvio al Tribunale cui
spetta la valutazione in merito degli atti per accertare la proprietà della
autovettura e decidere in conseguenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria e rinvia al
Tribunale di Piacenza per nuovo giudizio sul punto.