Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32247 del 14/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32247 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BUCCELLI SALVATORE n. 10/5/1964
avverso l’ordinanza 282/2014 del 28/1/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei confronti di Buccelli Salvatore il Tribunale del Riesame di Napoli con
ordinanza 28 febbraio 2014 ha confermato la misura della custodia in carcere per
porto d’armi, evasione e resistenza; il Buccelli era stato riconosciuto per la persona
che, per sfuggire ad un controllo, aveva minacciato con una pistola un agente della
polizia di Stato, tentando anche di impadronirsi della sua pistola e, una volta
individuato, per non farsi catturare evadeva dal luogo in cui era in detenzione
domiciliare ingaggiando una colluttazione con gli operanti cui cagionava lesioni.
Il Tribunale valutava l’eccezione della difesa relativamente alla mancata
trasmissione del verbale di individuazione fotografica citato dal giudice del
provvedimento impugnato, dando atto che tale verbale non riG1tava dagli atti
posti a base della richiesta di misura cautelare originaria ritenen o, quindi, che vi
fosse un mero errore nel provvedimento impugnato.

Data Udienza: 14/05/2014

Buccelli Salvatore propone ricorso con atto a firma del proprio difensore
deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Rileva che sussistono dubbi in ordine alla sua identificazione conseguenti alla
assenza in atti del verbale di individuazione fotografica nonostante tale atto sia
stato ritenuto fondamentale dal giudice della misura cautelare. L’omessa
trasmissione del verbale, peraltro, rappresenta una autonoma violazione di legge.
Rileva comunque la genericità degli elementi indiziari non essendo sufficiente
la dichiarazione della persona offesa senza il verbale di individuazione fotografica.

Per quanto riguarda la questione della omessa trasmissione di un atto del
procedimento cautelare innanzi al gip, il Tribunale ha espressamente dato atto
della non presenza di tale documento nel fascicolo del gip, offrendo una
spiegazione del perché vi fosse un riferimento ad esso nella ordinanza applicativa
della misura cautelare. Pertanto il ricorso non poteva limitarsi a ribadire la
eccezione già formulata ma doveva, se del caso, segnalare la erroneità
dell’accertamento del Tribunale sulla assenza del verbale di individuazione
fotografica in atti.
Quanto al profilo della insufficienza della dichiarazione della persona offesa,
la motivazione del Tribunale fa comprendere come l’operante abbia effettuato un
riconoscimento in termini di certezza, svolgendo argomenti logici che non possono
certamente essere superati dalla mera affermazione da parte della difesa di
insufficienza delle prove.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod.
proc. pen. .
Roma così deciso il 14 maggio 2014
Il Co gliere estensore

il” «dente

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA