Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32243 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32243 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma

nel procedimento nei confronti di
Tanzi Emiliano, nato a Priverno il 21/11/1979
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avverso la sentenza del 21/09/121 del Tribunale di Velletri;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Velletri, all’esito di giudizio
abbreviato, condannava Emiliano Tanzi alla pena di mesi otto di reclusione in
relazione al reato di evasione, dando atto, in motivazione, che a tale risultato si

Data Udienza: 15/07/2014

era giunti partendo dalla pena base di anni due di reclusione, ridotta di un terzo
per le attenuanti generiche e poi ancora di un terzo per il rito speciale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il quale ha dedotto la
violazione di legge, in relazione all’art. 442 cod. proc. pen., per avere il Tribunale
erroneamente ridotto la pena di anni uno mesi quattro di reclusione della metà e

3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
Premesso che il P.M. impugnante non ha denunciato, come pure astrattamente
avrebbe potuto fare, il vizio di motivazione per contraddittorietà interna allo
stesso provvedimento, bensì si è doluto espressamente di una violazione di
legge, va ricordato – tenuto a mente che la statuizione del dispositivo, se non
ambigua, prevale sempre sul contenuto della parte motiva della sentenza come, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata
osservanza o l’erronea applicazione delle norme sul calcolo della pena acquistano
rilevanza, ai fini del ricorso per cassazione, esclusivamente quando la pena
irrogata in dispositivo sia “illegale”, cioè non rientri, per specie o quantità, nei
limiti di quella astrattamente comminata per il reato in contestazione (in questo
senso Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255197).
Tale situazione è configurabile nel caso di specie nel quale la pena irrogata
all’imputatoj di mesi otto di reclusione, è compatibile, per specie e quantità, con i
limiti edittali stabiliti per il delitto di evasione oggetto di addebito, talché non è
riconoscibile alcuna violazione di legge. Sussiste, invece, una incongruenza
nell’apparato motivazionale che, in mancanza di una appropriata doglianza, non
può condurre ad un annullamento con rinvio della sentenza gravata.
D’altro canto, reputa il Collegio di poter rettificare la motivazione della
sentenza ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., essendo riconoscibile
nella sua motivazione quella particolare forma di errore materiale che attiene alle
modalità di computo della pena: di talchè, senza pronunciare annullamento, la
Corte, partendo dal risultato finale di mesi otto di reclusione e tenendo ferme le
riduzioni di pena fissate dal Giudice del merito nella misura di un terzo – la
prima, quella per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
espressione dell’esercizio di un potere discrezionale, la seconda, quella derivante
dall’instaurazione del rito abbreviato, stabilita ex lege

rettifica la motivazione

della sentenza nel senso che la pena base di partenza del calcolo va intesa come
fissata nella misura di anni uno mesi sei di reclusione.

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non di un terzo, come prescritto per l’abbreviato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, rettificando la motivazione in ordine al calcolo della pena.

Così deciso il 15/07/2014

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