Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3224 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3224 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Genovese Mario, nato il 7.11.1973 avverso la
sentenza della Corte di appello di Napoli del 28.11.2012. Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del
sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore della
parte civile Comune di Torre Annunziata, avv. Davide Frega, il quale si
associa.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma’
della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 15 luglio 2011,
procedendo alla rideterminazione della pena, ha confermato nel resto la
condanna inflitta a Genovese Mario in primo grado.
Nel ricorso di questi, si lamenta in un primo motivo vizio di motivazione
avendo illogicamente la corte territoriale affermato che nulla era argomentato
nel ricorso circa la condanna per il reato di cui al capo B della imputazione,
cosicché la conclusione nei motivi di appello sulla assoluzione dell’imputato da

Data Udienza: 07/01/2014

tutti i reati ascritti doveva ritenersi formula di stile. Osserva infatti l’imputato
di aver richiesto, in tali motivi, in primo luogo la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale per la escussione dei testi Genovese Oreste e Gargiuolo
Gaetano evidentemente proprio in ordine al reato contestato al capo B:
giacché idonee, dette testimonianze, a infirmare le dichiarazioni della parte
civile; ed avendo in tale atto il difensore riportato stralci di verbali sulla
escussione di taluni testimoni sempre relativamente a tale delitto. Circa la

giudici avrebbero ritenuto la penale responsabilità dell’imputato del tutto
illogicamente, ossia per aver commesso il delitto fine e per la sussistenza di
parentele e di legami d’affinità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura dello stesso emerge come nell’atto di appello sia
carente qualsiasi argomentazione in ordine alla tesi difensiva circa il delitto
contestato al capo B dell’imputazione; cosicché la corte di appello nulla
avrebbe potuto argomentare in risposta a dogliànze mai formulate.
Estremamente generica, e per ciò stesso inammissibile è poi la doglianza sul
difetto di motivazione circa la ritenuta penale responsabilità per il delitto
associativo. A fronte della compiuta motivazione svolta in sentenza ai fogli 24, infatti, la critica presentata nel ricorso è assolutamente sintetica, del tutto
calibrata su ragioni di fatto e come tale radicalmente inammissibile.
Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese alla
costituita parte civile, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle
ammende nonché alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte
civile Comune di Torre Annunziata, liquidate in euro 2.500,00 oltre IVA e
c.p.a.
Così deliberato il 7.1.2014

condanna per il reato di associazione di stampo mafioso, si lamenta che i

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