Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32239 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32239 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI ALFIERO N. IL 10/02/1954
avverso la sentenza n. 1210/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di violazione di norme
penali e processuali senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta
all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Con sentenza in data 6/4/2011, la Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile per
aspecificità l’appello proposto da Luciani Alfiero avverso la sentenza del Tribunale di Teramo,
Sezione distaccata di Giulianova, in data 20/4/2009, che aveva condannato l’imputato alla
pena di mesi tre di reclusione ed C. 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un telefono
cellulare.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente deducendo violazione
delle norme penali e delle norme processuali

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