Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32238 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32238 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAXIA ANTONINO N. IL 13/03/1964
avverso la sentenza n. 894/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
L’avvenuta dichiarazione di rinunzia comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

residente

Con sentenza in data 29/6/2012, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della
sentenza del Gup presso il Tribunale di Novara, in data 22/712011, riqualificato il fatto di cui al
capo C) come reato ai sensi dell’art. 699 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a Paxia
Antonino, per i reati di rapina e porto illecito di coltello, in anni 3, mesi 8 di reclusione ed €.
700,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione di legge.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia all’impugnazione,
effettuata in data 27/12/2012.

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