Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32238 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 32238 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA:

REGISTRO GENERALE
N. 3578/2014

sul ricorso proposto da:
CAPRIATI FRANCESCO n. 27/11/1966

avverso la sentenza 773/2014 del 29/11/2012 della CORTE DI APPELLO DI
BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
VOLPE che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Capriati Francesco propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bari del 29 novembre 2012 che riformava in
parte, riducendo la pena, la sentenza di giudizio abbreviato del gup del Tribunale
di Bari dell’ 8/5/2003 che lo condannava per il reato di cui all’art. 30 I. 646/1982
perché, sottoposto a misura di prevenzione, non comunicava le variazioni della
consistenza del suo patrimonio avendo acquisito beni immobili a titolo ereditario.
Con primo motivo deduce la violazione di legge sostanziale ritenendo erronea
l’applicazione della norma incriminatrice in quanto non risulta accertato se vi fosse
stata la formale apertura di successione e la accettazione dell’eredità da parte del
ricorrente. Con secondo motivo rileva che non risulta accertato il suo dolo,
necessario al fine della integrazione del reato in contestazione. Con terzo motivo
deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta adeguatamente chiarita la
ragione per non effettuare un accertamento in positivo della acquisita disponibilità

Data Udienza: 04/06/2014

dei beni ereditari e comunque della apertura di successione, poichè risultava che
era stata regolarmente presentata la dichiarazione di successione; se del caso, a
fronte della evidenza della acquisizione da parte del ricorrente della disponibilità
dei beni, sarebbe spettato al medesimo ricorrente offrire la prova opposta di avere
rinunziato alla eredità, atto che è necessariamente formale e quindi attestabile
documentalmente. Il secondo motivo è generico non rispettando la regola di cui
all’articolo 581 cod. proc. pen. in quanto non si confronta affatto con la specifica
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di dolo.

nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma c sì deciso il 4 giugno 2014
Il Con liere estensore
Pierlufcil Di Stefano

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata

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