Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32236 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32236 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIUSTOLISI GAETANO N. IL 28/03/1958
avverso la sentenza n. 2606/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6’12/2011, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della
sentenza del Gup presso il Tribunale di Pisa, in data 16/12/2010, riduceva la pena inflitta a
Giustolisi Gaetano per i reati di rapina, sequestro di persona e detenzione e porto illecito di
armi, ad anni sette di reclusione ed C. 1.600,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e dolendosi
del mancato riconfroscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.
Infatti il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena è
manifestamente infondato giacché la motivazione della impugnata sentenza, gyrrige su tali
punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere
adeguatamente motivato in ordine al comportamento dell’imputato ed all’esistenza di
numerosi precedenti penali specifici — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis
c.p.p. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti
nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(millei00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il
sidente
CONSIDERATO IN DIRITTO