Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32234 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32234 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALANZONA GIORGIO N. IL 24/10/1937
avverso la sentenza n. 2167/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/2/2012, la Corte di appello di Genova, riconosciuti all’imputato i
benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, confermava la
sentenza del Tribunale di Savona, in data 10/1/2011, che aveva condannato Palanzona Giorgio
alla pena di anni due di reclusione ed €. 5.000,00 di multa per il reato di usura.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente deducendo l’illogicità
della motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di illogicità della
motivazione senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta
all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il P
ente
CONSIDERATO IN DIRITTO