Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32233 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32233 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRECJ GJON N. IL 27/02/1969
avverso la sentenza n. 1057/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/10/2011, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del
Tribunale di Vigevano, Sezione distaccata di Abbiategrasso, in data 15/12/2009,che aveva
condannato Precj Gjon alla pena di anni uno di reclusione ed C. 1.200,00 di multa per il
reato di ricettazione di alcuni quadri.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge in relazione
all’art. 648 cod. pen. per difetto dell’elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.
I giudici del merito hanno compiutamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo
in testa all’imputato, alla luce delle circostanze nelle quali era avvenuto il sequestro dei
quadri e della mancanza di una spiegazione attendibile in ordine alla loro provenienza. In
punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di
ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da
qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata
– o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass.
Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep.
25/06/2008 ) Rv. 241458). Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento

psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è
configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta
possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11,2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(millei00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Pr

nte

CONSIDERATO IN DIRITTO

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