Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32232 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 32232 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

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sul ricorso proposto da:
KHAROUJI ABDESSLAM N. IL 15/08/1969
SOCIETA’ DUOMO UNIONE ASS.NI SPA
nei confronti di:
ABDELLATIF JARRAI N. IL 15/06/1960
avverso la sentenza n. 15/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
03/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/segate le conclusioni del PG Dott. vi AteEN20 6. ER4ct

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efetvo 4<-1/04 cuteAt. Data Udienza: 17/07/2014 Considerato che: con sentenza in data 28/3/2012 il Giudice di Pace di Grumello del Monte, dichiarata la penale responsabilità dell'imputato Jarrai Abdellatif per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme del codice della strada ai danni di Kharouji Abdesslam, lo condannava, in solido con il responsabile civile Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in complessivi € 20.000, al netto degli importi già incassati (€ 160.000) oltre al pagamento delle spese di lite; accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile e in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidava in favore della predetta parte civile, al netto della somma già corrisposta dal responsabile civile, il maggiore importo di € 362.631,00, oltre interessi legali di mora dalla data della sentenza al saldo effettivo; avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, entrambi con esclusivo riferimento alla predetta statuizione civile e limitatamente alla quantificazione dei danni, ma ovviamente da punti di vista e con finalità opposte, da un lato, la parte civile, dall'altro, la società Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A., responsabile civile; quest'ultima ha contestualmente proposto istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen.; il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con la quale ha espresso parere favorevole alla chiesta sospensione; con memoria depositata in data 21/6/2014, il difensore della parte civile ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione e della istanza di sospensione proposta dalla Duomo UniOne Ass.ni S.p.a. per mancanza di valida procura speciale ad impugnare in capo al soggetto, dott. Ettore Savino, che ha conferito procura speciale al difensore a nome e per conto della società; con ordinanza resa all'udienza del 27 giugno 2014 questa Corte ha invitato il responsabile civile a esibire in giudizio la procura suddetta, assegnandogli a tal fine termine fino all'il luglio 2014 e differendo quindi la decisione sull'istanza di sospensione all'odierna camera di consiglio: ciò in adesione a indirizzo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riferimento ad un procedimento di prevenzione, ma per motivi certamente estensibili anche al caso che qui occupa, secondo cui "i/ ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 182 cod. proc. civ., che prevede l'assegnazione alla parte di un termine perentorio per 2 con sentenza n. 24/13 del 3/10/2013, il Tribunale di Bergamo, in sanare il difetto di rappresentanza" (Sez. 6, n. 11933 del 05/02/2014 - dep. 12/03/2014, C. e altri, Rv. 258229); in data 3 luglio 2014 la Duomo UniOne Ass.ni S.p.a. ha depositato nella cancelleria di questa Corte copia dell'atto in Notar Buonincontri racc. 22337 rep. 345073 del 9/11/2009 con il quale si nomina il predetto dr. Ettore Savino procuratore della società con il potere, tra l'altro, per quel che in questa sede interessa, di "rappresentare la Società dinanzi all'autorità giudiziaria (di qualsiasi ordine e in ogni grado di giudizio) ... con particolare riferimento alle necessità di tal fine di "nominare avvocati e procuratori; decidere di intentare causa nonché recedere dai giudizi intentati; firmare e presentare ricorsi; ... firmare dichiarazioni, denunce, domande e, in genere, tutti gli atti necessari per rappresentare la società e addivenire alla conclusione della controversia"; rilevato che: con memoria depositata in data 12/7/2014 la parte civile ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità della domanda di sospensione della sentenza impugnata per carenza di interesse della ricorrente Duomo UniOne Ass.ni e/o per avvenuto soddisfacimento del credito vantato dalla parte civile con l'estinzione della procedura esecutiva presso terzi, formulando in subordine altre eccezioni in relazione alla esistenza di valida procura, all'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., al mancato deposito della procura in originale o in copia autentica, alla mancanza di un potere di rappresentanza della società in capo al dr. Savino, alla mancanza di delega scritta in capo al soggetto che ha depositato il ricorso, alla insussistenza dei presupposti dell'invocata sospensione; con successiva nota pervenuta in cancelleria in data 14/7/2014 la parte civile ha documentato l'intervenuta integrale assegnazione della somma oggetto di condanna; ritenuto che tale ultima circostanza preclude l'esame dell'istanza di sospensione, atteso che l'eventuale accoglimento non potrebbe spiegare più alcun effetto sulla procedura esecutiva ormai estinta con l'integrale soddisfacimento del credito azionato, potendosi per il resto riservare alla trattazione del ricorso per cassazione l'esame delle altre eccezioni; che deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione; P.Q.M. 3 costituzione in giudizio a fronte di atti giudiziali relativi ai sinistri" e con facoltà a dichiara non luogo a provvedere. Così deciso il 17/7/2014

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