Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32231 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32231 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARANO ALFREDO N. IL 16/05/1971
avverso la sentenza n. 6304/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.
Il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena è
manifestamente infondato giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali
punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere
adeguatamente richiamato i precedenti penali dell’imputato — elementi sicuramente
rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei
suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il P
idente
Con sentenza in data 12N2012, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Milano, in data 14/7/2011, che aveva condannato Scarano Alfredo alla
pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C. 600,00 di multa per i reati di rapina
aggravata in concorso e danneggiamento.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla mancata concessione delle generiche ed alla dosimetria della
pena.