Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32230 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32230 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOLCANDO ETTORE N. IL 14/09/1978
avverso l’ordinanza n. 172/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
13/12/2013
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se ita la relazione fatta dal Consi gliere D tt. PATRIZIA PICCI_ALLI.
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Udit i difensor

Data Udienza: 15/07/2014

Ritenuto in fatto

FOLCANDO Ettore propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il
tribunale del riesame di Foggia , giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento della
primigenia ordinanza dell’istanza di riesame ad opera della sentenza della Sezione III di
questa Corte, resa all’udienza del 30.10.2013, ha nuovamente respinto la richiesta di
riesame presentata dal medesimo nei confronti di un decreto di sequestro preventivo,

del Folcando, indagato del reato di cui all’art. 10 ter d.Lgs 74/2000, perché, nella qualità
di legale rappresentante della società “Fly s.r.1” ed EFFE SOLUTION SYSTEM s.r.I.,
ometteva il versamento dell’IVA per l’anno 2011 per un importo pari ad euro 560.924,00.

La Corte di cassazione, con la richiamata decisione, annullava con rinvio la primigenia
ordinanza reiettiva del riesame, invitando il giudice de libertate a rivalutare e meglio
motivare il punto relativo alla richiesta riduzione del sequestro in presenza di deduzioni
difensive che sostenevano essere stato attribuito ai beni immobili sequestrati un valore
catastale inferiore a quello reale.
In quella occasione i giudici di legittimità affermavano il principio della necessità di una
valutazione sul valore dei beni sequestrati da parte del giudice di merito, al fine di
verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio
assoggettato a vincolo cautelare, al fine di evitare che la misura si riveli eccessiva nei
confronti del destinatario.

Il Tribunale, nel motivare il nuovo provvedimento, ha affermato, in via preliminare, che
nel verificare la proporzionalità, non poteva svolgere alcuna attività istruttoria, dovendo
giudicare “allo stato degli atti”, ossia, nella fattispecie, al fine di addivenire ad una
valutazione sulla congruità del valore dei beni e sulla menzionata proporzionalità,
raffrontare la stima operata dalla Guardia di Finanza con gli elementi offerti dalla difesa.
Ciò premesso, il giudicante ha affermato che la stima eseguita dal Nucleo Polizia
Tributaria di Foggia sul valore catastale era attendibile, trattandosi di valore catastale dei
due immobili per un importo complessivo di euro 196.000,00, notevolmente inferiore alla
somma contestata al prevenuto per gli omessi versamenti IVA. Quanto ai documenti
prodotti dalla difesa, afferenti il “valore commerciale” o “di mercato” degli immobili
contestati, il Tribunale ha ritenuto che gli stessi non fossero in grado di porre in dubbio la
correttezza del calcolo riferendosi ad un criterio differente rispetto a quello posto a
fondamento della misura cautelare reale.

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finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili ed immobili disposto nei confronti

In ogni caso, tenuto conto degli accessori e degli interessi che si aggiungerebbero al
credito originario, sarebbe ugualmente rispettata la proporzionalità tra il credito garantito
ed il valore globale dei beni sequestrati. Un eventuale lievissimo esubero potrebbe essere
addotto nel prosieguo sulla base di un approfondimento istruttorio, precluso nella fase del
riesame.

Con il ricorso

si lamenta la violazione dell’art.627, comma 3, c.p.p giacchè,

contravvenendo alla decisione di annullamento, i giudici del rinvio non avevano

tra i beni sottoposti a sequestro per equivalente ed il credito garantito, non compiendo
alcun accertamento estimatorio e non raffrontando il valore catastale con l’accertamento
compiuto dall’Agenzia delle Entrate che aveva determinato il valore degli immobili in
complessivi euro 287.400,00.
Si sottolinea, altresì, che i lavori di miglioria eseguiti negli immobili in questione, originariamente un capannone- li avevano trasformati in un elegante ufficio di circa mq
400 del valore di mercato pari ad euro 721.000,00, come da perizia giurata. Si censura la
decisione anche nella parte in cui aveva valorizzato, al fine di verificare la proporzionalità
tra il valore degli immobili e l’ammontare della imposta evasa, gli eventuali interessi ed
accessori, non potendo il sequestro preventivo avere un ambito di applicazione più vasto
rispetto alla successiva confisca per equivalente. Si deduce, infine, che il sequestro
preventivo era stato disposto altresì alle somme di denaro rinvenute sui conti correnti
intestati al Folcando per un totale di euro 56.681,36.

Considerato in diritto

Il ricorso non merita accoglimento.

Va preliminarmente ricordato la ragione del richiamato annullamento con rinvio da parte
della Corte di cassazione, siccome essenziale per apprezzare la correttezza del
provvedimento adottato dal giudice del rinvio.

Or bene, la S.C., nella decisione suddetta, aveva invitato il tribunale de libertate

a

procedere a puntuale verifica in punto di legittimità, ai fini dell’apprezzamento del rispetto
del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il valore globale dei beni
sequestrati, prendendo in considerazione le deduzioni difensive sul punto.

A questo compito, il giudicante non si è affatto sottratto avendo proceduto ad esaustiva
disamina delle deduzioni difensive svolte sul punto e concluso nel senso della inidoneità
delle stesse, fondate sul criterio del “valore commerciale” o ” di mercato”, a porre in

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esaminato la fondatezza delle doglianze difensive in ordine alla lamentate sproporzione

dubbio la correttezza del calcolo posto a fondamento del provvedimento, basato sul
differente criterio del ” valore catastale”.

Ciò detto, peraltro, il Tribunale, con apprezzamento di fatto certamente incensurabile, ha
ritenuto di confermare il provvedimento gravato, sull’assorbente rilievo che, anche
optando per il criterio alternativo del ” valore commerciale” sarebbe stato rispettato
ugualmente il criterio della proporzionalità.

sede, non essendo violativo del dictum della sentenza di annullamento.

Del resto, non va dimenticato che il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la
nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta
libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di
legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato
decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di
merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di
apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova ( v, da ultimo, Sezione II,
25 settembre 2013, Mazzoni, rv. 257490)

In

questa prospettiva, le ulteriori censure sviluppate avendo riferimento

all’argomentazione del Tribunale, sul rispetto del principio di proporzionalità anche
tenendo conto del differente criterio del ” valore di mercato” e degli eventuali interessi e
degli accessori, che si aggiungerebbero al credito originario, si risolvono in doglianze
tutte esclusivamente afferenti all’asserita carenza motivazionale del provvedimento
impugnato, senza la rappresentazione specifica delle norme processuali “stabilite a pena
di nullità, inammissibilità o decadenza” asseritamente violate.

Né, qui, vertendosi in materia cautelare reale è possibile procedere ad alcun sindacato
sulla motivazione, che implicherebbe tra l’altro accertamenti di fatto interclusi al giudice
di legittimità.

Va, infatti, tenuto presente che secondo il combinato disposto degli articoli 324, 325 e
355 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal giudice del riesame
in tema di sequestro preventivo [o probatorio] è proponibile solo per violazione di legge,
non anche per difetto o illogicità di motivazione (ex pluribus,da ultimo,9ezione VI, 10
gennaio 2013, n. 6589, Gabriele).

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E’ evidente che il ragionamento sviluppato dal Tribunale è esente da censure in questa

Va ancora soggiunto che la conlusione qui raggiunta, è in linea con il pregresso
orientamento di questa Corte. Di recente, con affermazione qui perfettamente calzante, si
è sostenuto che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
(nella specie, come nel caso di interesse, disposto ex articolo 1, comma 143, della legge
n. 244 del 2007), il giudice del riesame deve sempre considerare che il valore dei beni
assoggettati alla misura reale coincida con l’ammontare del profitto. A tal riguardo, il
giudice del riesame, pur non potendo svolgere alcuna attività di ordine istruttorio, non
può prescindere dagli elementi offerti dalla difesa diretti ad accreditare un valore di tali

tribunale, correttamente (in modo comunque non sindacabile in sede di legittimità,
giacchè il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali può avere unicamente
ad oggetto la violazione di legge), quando si tratti di un bene immobile, ben può
attribuire rilievo, per la sua natura oggettiva, al valore desumibile dalla rendita catastale,
con preferenza rispetto al valore discendente da valutazioni soggettive prospettato dalla
difesa sulla base di una stima effettuata da un tecnico di fiducia (Sezione III, 6 marzo
2013- 3 maggio 2013 n. 19099, Di Vora).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ex art. 616 c.p.p al pagamento
delle spese processuali

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presid nte

beni esorbitante da quello del profitto del reato. Peraltro, in esito a tale apprezzamento, il

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