Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32230 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32230 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAIGUERA IVAN N. IL 12/05/1982
avverso la sentenza n. 4862/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto si risolvono in censure in fatto.
Il ricorso, infatti, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito
ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di
fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Con sentenza in data 15/12/2011, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Milano, in data 28/3/2011, riconosciute le generiche equivalenti alla
recidiva, riduceva la pena inflitta a Baiguera Ivan per il reato di ricettazione in concorso,
rideterminandola in anni uno, mesi quattro di reclusione ed C. 344,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge per
erronea qualificazione del fatto che andava ricondotto all’ipotesi di reato di cui all’art. 624
cod. pen.