Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3223 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3223 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 07/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Pacifico Emilio, nato il 1.6.1954 avverso la sentenza
della Corte di appello di Torino del 10.12.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la
sentenza del Tribunale di Asti del 15 marzo 2006, di condanna dell’odierno
imputato per il delitto di ricettazione.
Nel ricorso presentato nell’interesse di questi, si lamenta in un primo motivo
violazione di legge giacché l’imputato, detenuto presso il carcere di Modena al
tempo del processo, era assolutamente impossibilitato a presenziare in
udienza e giacché la corte, prontamente avvertita dal difensore, ha
ugualmente celebrato il processo in parola.
In un secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
circa il giudizio sulla penale responsabilità dell’imputato, maturato all’esito di

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una motivazione che non avrebbe tenuto conto di tutti gli argomenti difensivi
contenuti nei motivi di appello e nemmeno di alternative e possibili
ricostruzioni del fatto (quali l’utilizzo meramente precario del bene da parte
del soggetto).
Infine, violazione di legge e vizio di motivazione sono lamentate con riguardo
al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, criticandosi in particolare la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che nulla ha osservato sul
punto pur criticando la sentenza impugnata per essersi svolto il processo di
appello in assenza dell’imputato che, dichiarato contumace, non avrebbe
rinunciato a comparire, a pagina 3 della sentenza impugnata si legge che
invece l’imputato – con dichiarazione in data 15 dicembre 2012 – aveva
espressamente rinunciato a comparire: cosicché il motivo si mostra
manifestamente infondato.
Similmente, la critica al giudizio sulla penale responsabilità si svolge senza
considerare minimamente la articolata motivazione che può leggersi alle
pagine 4-6 della sentenza impugnata, e si limita ad affermazioni
estremamente generiche sulla mancata considerazione *di argomenti sollevate
nei motivi di appello. A fronte di ciò, nelle pagine indicate, la corte di appello
motiva del tutto logicamente la conclusione sulla penale responsabilità
dell’imputato ricostruendo dettagliatamente i fatti sulla base di tutte le
versioni istruttorie debitamente citate in motivazione.
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi
che il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo
specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a
una valutazioni di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità,
quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in
particolare la sussistenza di precedenti penali, la prognosi negativa sulla
personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità dei
fatti commessi.
Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

CONSIDERATO IN DIRITTO

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

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Il Presidente
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Così deliberato il 7.1.2014

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