Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32228 del 15/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32228 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACOVONE GIUSEPPE N. IL 04/09/1972
avverso la sentenza n. 2373/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MODUGNO, del
18/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lettetratita le conclusioni del PG Dott.

Giulio Romano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dello
stupefacente in sequestro;

gicht i difensor Avv.;

Data Udienza: 15/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 18/07/2012 il Tribunale di Bari – Sezione di Modugno ha
pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., applicando nei
confronti di Iacovone Giuseppe, imputato del reato previsto dall’art.73, commi 1
e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente detenuto a fini di
spaccio kg.1,06 di marijuana (dosi medie droganti 4460) e gr.50 di cocaina (dosi
medie droganti 94) con recidiva reiterata infraquinquennale, la pena di anni

euro 26.100,00 di multa, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze
attenuanti generiche e la contestata aggravante ed applicata la riduzione per il
rito).

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Iacovone, con atto sottoscritto dal
difensore, censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione sia in
relazione all’art.129 cod. proc. pen. sia in relazione alla descrizione del fatto ed
alla descrizione della completa confessione resa dall’imputato in sede di
convalida in merito alla situazione d’indigenza che aveva motivato la sua
condotta, e che avrebbe dovuto condurre all’applicazione della circostanza
attenuante di cui all’art.73, comma 7, T.U. Stup.; il ricorrente censura l’estrema
sinteticità della pronuncia, in cui risulta omessa la confisca della sostanza illecita
in sequestro.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio Romano, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente
all’omessa confisca dello stupefacente in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti è
precluso a queste ultime di prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato
e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
2

quattro di reclusione ed euro 17.400,00 di multa (p.b. anni sei di reclusione ed

dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di
cui all’art. 129 cod.proc.pen. conformemente ai criteri di legge
(Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539).
1.1. Il Tribunale di Bari ha correttamente osservato l’obbligo di valutazione
come sopra delineato, fornendo adeguata descrizione del fatto contestato e
congrua motivazione delle ragioni per le quali non ritenesse sussistente alcuna
delle ipotesi previste dall’art.129 cod.proc.pen.; il ricorso, su tale punto, non è

2. La pronuncia impugnata deve, comunque, essere esaminata in virtù del
mutamento del quadro normativo di riferimento all’attenzione dell’interprete a
seguito della dichiarazione d’incostituzionalità ( Corte Cost. n.32 del 25 febbraio
2014) degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, I. 21 febbraio 2006, n. 49.
2.1. Va, infatti, considerato, che la pena base, secondo quanto si legge nella
motivazione della sentenza, è stata determinata nella misura di sei anni di
reclusione ed euro 26.100,00 di multa considerando come unico reato la
detenzione di sostanze stupefacenti cosiddette pesanti (cocaina) e leggere
(marijuana), applicando le disposizioni vigenti successivamente all’emanazione
del d.l. 30 dicembre 2005, n.272 (convertito dalla 1.49/2006), che aveva previsto
per il reato di cui all’art.73, comma 1-bis, T.U. Stup. la pena edittale minima di
sei anni, unificando il trattamento sanzionatorio per le cosiddette droghe pesanti
e droghe leggere.
2.2. In base alle disposizioni vigenti anteriormente all’emanazione del d.l. 30
dicembre 2005, n.272 (convertito dalla 1.49/2006), attinto dalla dichiarazione di
incostituzionalità, per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e
III (cosiddette droghe pesanti) previste dall’articolo 14, erano contemplate la
reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 25.822,00 ad euro
258.228,00 e per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e
IV (cosiddette droghe leggere) previste dall’articolo 14, la reclusione da due a
sei anni e la multa da euro 5.164,00 ad euro 77.468,00. In particolare, la norma
dichiarata incostituzionale aveva aumentato, per le cosiddette droghe leggere, il
trattamento sanzionatorio, precedentemente stabilito, come detto, nell’intervallo
3

fondato.

edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
5.164,00 ad euro 77.468,00 elevandole alla pena della reclusione da sei a venti
anni e della multa da euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, prevista anche per le
cosiddette droghe pesanti, rivivendo all’attualità il precedente regime
sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza
stupefacente.
2.3. Va, dunque, considerato che la condotta contestata attiene alla
detenzione a fini di spaccio di droghe leggere (marijuana) e droghe pesanti
e che, secondo un principio interpretativo consolidato nella

giurisprudenza di questa Corte, la detenzione di sostanze stupefacenti di specie
diverse, in quanto ricomprese in differenti tabelle, integra due autonome ipotesi
di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte
azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento
sanzionatorio, non alternative tra loro né inquadrabili in un rapporto di specialità
(Sez.4, n.37993 del 9/07/2008, Isoni, Rv. 241060; Sez.6, n.35637 del
16/04/2003, Poppi, Rv.226649).
2.4. Nel caso concreto, tuttavia, la pena base è stata determinata nella
misura di anni sei di reclusione, ossia in misura inferiore al minimo edittale
attualmente previsto in caso di detenzione di droghe pesanti, pari ad anni otto di
reclusione. Sul punto è bene rammentare che, ancorchè la sanzione pecuniaria
per il delitto di detenzione illecita a fini di spaccio di droghe cosiddette pesanti
sia attualmente stabilita nel minimo edittale di euro 25.822,00, per determinare
la disciplina più favorevole al reo ai fini dell’art.2 cod. pen. occorre fare
riferimento al trattamento oggettivamente e concretamente più favorevole nel
suo complesso, tenendo conto dei criteri di ragguaglio tra pena pecuniaria e
detentiva ai sensi dell’art.135 cod. pen.
2.5. Giova, a questo punto, richiamare alcuni principi elaborati nel tempo da
questa Corte di legittimità in materia di reato continuato:
a) per la individuazione della violazione più grave il giudice deve fare
riferimento alla pena edittale prevista per ciascun reato ed individuare la
violazione punita più severamente dalla legge, in rapporto alle circostanze in cui
la fattispecie si è manifestata (Sez. U n.25939 del 28/02/2013, P.G. in proc.
Ciabotti, Rv.255347; Sez. 6, n.34382 del 14/07/2010, Azizi Aslan, Rv. 248247;
Sez. 5, n. 12473 dell’11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del
26/01/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009, Sali, Rv.
246431; Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242866; Sez. 1, n.
26308 del 27/05/2004, Micale, Rv. 229007; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep.
25/01/1994, Cassata, Rv.195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli,
Rv.191129);
4

(cocaina)

b) la pena base per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella
prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno
criminoso (Corte Cost., ord. n. 11 del 9/01/1997; Sez. U, n. 20798 del
24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep.
3/02/1998, Varnelli, Rv.209487);
c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino
al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro
sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave

2.6. Tenuto conto dei principi sopra richiamati, se ne deve desumere che la
pena irrogata nei confronti di Giuseppe Iacovone, pur illegale in quanto
determinata in relazione ad un’unica ipotesi delittuosa in applicazione della
disciplina dichiarata incostituzionale (art.1, comma 1, I. 21 febbraio 2006, n.49)
è più favorevole al reo e non può essere modificata (Sez. 4,
n. 49404 del 21/11/2013, Colombini, Rv. 258128) in quanto, in base alla
disciplina attualmente in vigore, la pena base non sarebbe inferiore ad otto anni
di reclusione ed euro 25.822,00 di multa, a fronte di una pena in concreto
irrogata (anni 4 di reclusione ed euro 17.400,00 di multa) applicando la
riduzione per il rito alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.100,00 di
multa, comunque inferiore anche ai sensi dell’art.135 cod. pen. alla sanzione
minima edittale ora in vigore.

3. Con riguardo alla censura concernente l’omessa confisca della sostanza
stupefacente in sequestro, si tratta di evidente svista del giudice di merito, che
ha omesso di applicare la confisca in una fattispecie in cui la misura di sicurezza
è obbligatoria. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla
parte in cui si è omesso di ordinare la confisca. Ritiene questa Corte di poter
applicare direttamente tale misura, sia in relazione alla disposizione di cui
all’art.579, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che l’impugnazione contro
la sola disposizione della sentenza che riguarda la confisca può essere proposta
con gli stessi mezzi previsti per i capi penali, norma applicabile non solo ai
provvedimenti con cui si dispone la confisca ma anche ai provvedimenti con cui
si nega (o si omette) l’applicazione della confisca (Sez. 6, n. 3596 del
26/01/1995, dep. 04/04/1995, P.M. in proc. Ruffinato e altri, Rv. 201806), sia
con riguardo all’art.620, comma, 1, lett. 1), cod. proc.pen., che stabilisce – dopo
avere previsto i casi di annullamento senza rinvio – che la Corte può disporre
l’annullamento senza rinvio in ogni altra ipotesi in cui risulti superfluo il rinvio
(Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, P.G. in proc. Morrone, Rv. 255160;
Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, P.G. in proc. Gala, Rv. 241051).
5

(Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209486).

3.1. Non ignora il Collegio che in altri casi, in precedenza esaminati da
questa Corte, in cui si è pervenuti all’annullamento senza rinvio per omessa
confisca del corpo di reato, la censura inerente all’omessa confisca fosse stata
proposta con ricorso del Pubblico Ministero, ponendosi qui la questione della
sussistenza dell’interesse dell’imputato a dolersi dell’omessa confisca del corpo di
reato.
3.2. Occorre, tuttavia, rimarcare la mancanza di un diritto in capo all’autore
del reato a rientrare nella disponibilità della cosa in sequestro e, per altro verso,

3.3. Risulta, dunque, corretto il rilievo mosso dal ricorrente, fatto proprio dal
Procuratore Generale, qualificabile come esercizio di un potere sollecitatorio della
parte affinchè la Corte proceda al rilievo d’ufficio della nullità della sentenza di
patteggiamento nella parte in cui ha omesso di disporre la confisca, e la
distruzione, della sostanza stupefacente in sequestro, trattandosi di
provvedimento da adottare obbligatoriamente, in base al combinato disposto
dell’art.240, comma 2, n.2 cod. pen. e dell’art.85 T.U. Stup., anche in funzione
dell’obbligatorietà del successivo ordine di distruzione ai sensi dell’art.87, comma
4, T.U. Stup.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
confisca delle sostanze stupefacenti in sequestro; confisca che dispone.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15/07/2014

la inibizione del potere di confisca al giudice dell’esecuzione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA