Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32228 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32228 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODOU2SOUR N. IL 01/01/1962
avverso la sentenza n. 905/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17/6/2011, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del
Tribunale di La Spezia, in data 7/10/2008, che aveva condannato Sour Modou alla pena di
mesi 3 di reclusione ed C. 300,00 di multa per i reati di vendita di prodotti con marchi falsi e
ricettazione degli stessi, ritenuta l’ipotesi lieve.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione alla sussistenza effettiva della contraffazione

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Le censure, in punto di accertamento della contraffazione postulano, al di là dei vizi
formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di risultanze processuali già
esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata
ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi dell’accusa
formulata e risultano, pertanto, inammissibili. È il caso di aggiungere che la sentenza di
secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in
maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento
dell’imputato nella commissione det .reati ritenuti’) a suo carico.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

sidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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