Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32227 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32227 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TODISCO MAURO N. IL 08/05/1962
avverso la sentenza n. 3616/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/septrte le conclusioni del PG Dott. kr ,e2ttr El”..a, etc
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Data Udienza: 11/07/2014

FATTO E DIRITTO
1. Todisco Mauro ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
(marijuana),

deducendo la violazione dell’art. 2, co. 4 cod. proc. pen. e la mancata

motivazione in ordine all’assenza di prova evidente di innocenza, secondo la previsione
dell’articolo 129 cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo 129
cod. proc. pen. Ciò ha fatto richiamando i contenuti degli atti contenuti nel fascicolo. Tale
motivazione, anche avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo quanto definito dalla costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina). In ogni caso, il motivo in esame si
appalesa aspecifico, perché neppure menziona le circostanze di fatto e le prove che, prese in
esame, avrebbero fatto emergere la prova evidente dell’innocenza del Todisco.

3. Per contro, è fondato il primo motivo, sia pure sotto un profilo non del tutto coincidente con
quello evidenziato dall’esponente.
Infatti, questi lamenta la violazione dell’art. 2, co. 4 cod. pen., assumendo che la sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30.12.2005, n. 272, convertito con modificazioni nella
legge 21.2.20065, n. 49 – fosse ‘vigente’ al momento della pronuncia della sentenza in esame.
In realtà, se è vero che entrambe le pronunce risultano deliberate il 12.2.2014, quella della
Corte costituzionale è stata depositata in cancelleria il 25.2.2014 ed è stata pubblicata sulla
G.U. del 5.3.2014 n. 11, la Serie Speciale.
Com’è noto, l’art. 30, co. 3 L. 11 marzo 1953, n. 87 dispone che

“le norme dichiarate

incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione”.

L’interpretazione maggioritaria vuole che gli effetti della declaratoria di

incostituzionalità si producano dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, mentre è ritenuta priva di incidenza la data del deposito
della sentenza e a fortiori qualsiasi altra forma di conoscenza effettiva precedente alla
pubblicazione. Questa Corte, proprio intervenendo in merito ai mutamenti della disciplina in
materia di stupefacenti determinati dalla pronuncia della Consulta e dall’entrata in vigore del
d.l. n. 146/2013, ha fatto propria una diversa tesi, per la quale il giudice ben può tener conto
della pronuncia ablatoria a partire dal suo deposito in cancelleria (Spampinato).

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2-e1A-

Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto

In nessun caso, quindi, si può affermare che il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Lecce dovesse fare applicazione delle disposizioni della legge cd. Iervolino-Vassalli
(nuovamente vigente a seguito della ricordata pronuncia dei giudici della Consulta) e
segnatamente dell’art. 73, co. 4 d.p.r. 309 del 1990, nel testo previgente alla legge n.
49/2006.

4. Tuttavia, proprio la sopravvenienza della mutazione del quadro normativo al deposito del

sede, infatti, deve ribadirsi che per il caso di modifiche normative sopravvenute anche
l’inammissibilità del ricorso non impedisce l’adozione di una pronuncia di annullamento da
parte del giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013 – dep. 22/05/2013,
Ingordini, Rv. 255674).
Com’è noto, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale avevano
introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia
sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti,
era costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli
aventi ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”, fattispecie che risultavano differenziate dalla
precedente disciplina. In particolare, la pena prevista per le sostanze di cui alle tabelle II e IV
dell’articolo 14 d.p.r. cit., nell’ipotesi in cui non ricorra la fattispecie incentrata sulla lievità del
fatto (art. 73, co. 5 T.U. Stup.) – come nel caso che occupa – risulta compresa tra il minimo di
due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, oltre la multa, laddove le disposizioni colpite
dalla declaratoria di illegittimità costituzionale recavano una previsione sanzionatoria che
contemplava un minimo di sei ed un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa; ed è
con quest’ultima che il giudice di merito si è confrontato. Infatti, nel caso di specie all’odierno
ricorrente è stata applicata la pena muovendo da una pena base di sette anni e sei mesi di
reclusione, oltre la multa: si tratta di una misura di pena eccedente il limite massimo oggi
applicabile al caso in esame; con l’effetto che la pena inflitta agli odierni ricorrenti deve essere
ritenuta illegale.

ricorso deve condurre questa Corte regolatrice ad annullare la sentenza impugnata. In questa

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Trani.
P.Q.M.
senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani.

I

caksi,

Cosi eciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.7.2014.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Sallore Dovere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

p2A,

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