Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32227 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32227 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TELLI DANIELE GUGLIELMO N. IL 15/04/1974
avverso la sentenza n. 421/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Sono manifestamente infondate, infatti, le censure in punto di sussistenza
dell’elemento soggettivo dal momento che la Corte territoriale ha compiutamente
argomentato in ordine alla non attendibilità delle indicazioni fornite dall’imputato sulla
provenienza del titolo, facendo corretta applicazione dei principi di diritto ribaditi da questa
Corte. In punto di diritto, infatti, è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento
soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa
della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal
comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^,
27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep.
2506/2008 ) Rv. 241458).
Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza
della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della
cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del
26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).
Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di attenuanti generiche, avendo la
Corte correttamente giustificato il diniego, richiamando i numerosi ed anche specifici
precedenti penali dell’imputato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

Con sentenza in data 2V6/2012, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza
del Tribunale di Reggio Calabria, in data 22/W2010, riduceva la pena inflitta a che aveva
condannato Telli Daniele Guglielmo alla pena di anni due di reclusione ed C. 516,00 di multa
per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo il vizio della motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza del dolo ed alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il L sidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

I

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