Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32226 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32226 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

• sul ricorso proposto da:
MADAFFARI GIUSEPPE N. IL 29/11/1964
avverso la sentenza n. 917/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 26/4/2012, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza
del Tribunale di Palmi, in data 18/11/2010, che aveva condannato Madaffarri Giuseppe alla
pena di anni 1, mesi 3 di reclusione ed C. 750,00 di multa per il reato di truffa ai danni
dell’INPS.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia
deducendo violazione delle norme penali, delle norme processuali e vizio della motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici.
Il ricorrente si duole genericamente di violazione di norme penali e processuali e
vizio della motivazione, lasciandosi andare a doglifranze generiche, senza minimamente
specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono tali doglianze,
incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta all’inammissibilità del ricorso, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

41(5, .idente

Il

CONSIDERATO IN DIRITTO

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