Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32226 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32226 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FORLINI SIMONE, N. IL 29.8.1985,
avverso la ordinanza n. 81/2014 pronunciata dal Tribunale

della libertà di

L’Aquila il 3/3/2014;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Pinelli, che ha chiesto I ‘annullamento
con rinvio;
udito il difensore dell’imputato, avv. Pietro Asta, che ha chiesto
del ricorso;

l’accoglimento

Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Forlini Simone propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il Tribunale di L’Aquila – quale giudice del riesame
del’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere adottata nei suoi
confronti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila il
29.1.2014 – ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, per non esser
stati espressi i motivi a sostegno della stessa e non essendo interventi l’indagato

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al fatto che, ricevuto
avviso che l’udienza camerale si sarebbe svolta il 6.3.2014, è risultato che la
medesima si è tenuta il 3.3.2014; si è pertanto determinata l’omessa citazione
del ricorrente per l’udienza di trattazione della richiesta di riesame. Deduce,
ancora, che trattandosi di gravame totalmente devolutivo, la mancata
comparizione del difensore non poteva costituire causa di inammissibilità
dell’impugnazione, risultando peraltro depositati motivi a sostegno della richiesta
in data 5.3.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In punto di fatto va rilevato che l’esame degli atti, ai quali questa Corte
può avere accesso in ragione della natura delle censure mosse dal ricorrente,
lascia emergere che l’udienza per la trattazione della richiesta di riesame
proposta nell’interesse del Forlini venne fissata per il giorno 6.3.2014 e di ciò
venne dato avviso al prevenuto

V21gi;r;

l’udienza si svolse effettivamente in tale

data (e quindi non il 3.3.2014) e ad essa non parteciparono né il Forlini (che
aveva rinunciato ad esser presente) né il difensore del medesimo e che furono
acquisiti i motivi formulati per iscritto e depositati il 5.3.2014.
Orbene, se quindi non emergono i profili di illegittimità dell’ordinanza
emessa dal Tribunale del riesame che il ricorrente ha evidenziato quanto alla
partecipazione del Forlini all’udienza, non altrettanto deve dirsi quanto alle
ragioni della dichiarata inammissibilità.
Infatti, va rammentato che l’enunciazione dei motivi a sostegno della
richiesta di riesame avverso una misura cautelare, sia essa personale o reale, è
facoltativa e non obbligatoria (Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008 – dep.
28/01/2009, Leone, Rv. 242821); mentre la previsione del diritto di
partecipazione dell’interessato e del difensore non può dare luogo, con un
rovesciamento paradossale, alla inammissibilità dell’istanza nel caso di mancato
esercizio di quel diritto.

ed il difensore all’udienza di trattazione.

4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al
Tribunale di L’Aquila per l’esame nel merito della richiesta di riesame avanzata
nell’interesse del Forlini.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila per l’esame
della richiesta di riesame.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/7/2014.

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