Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32225 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32225 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA RAFFAELE N. IL 06/01/1972 parte offesa nel procedimento
c/
MEDDA MARIA TERESA N. IL 19/09/1940
avverso il decreto n. 9371/2011 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 15 febbraio 2012 il GIP presso il Tribunale di Cagliari disponeva de plano
l’archiviazione del procedimento penale a carico di Medda Maria Teresa, indagata per truffa
in danno di Medda Raffaele, nonostante che la parte offesa avesse proposto opposizione alla
richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. Contro detto decreto ricorre la persona offesa
Medda Raffaele lamentando violazione di legge, poiché il GIP, a fronte della richiesta di
archiviazione del PM e dell’opposizione ad essa proposta dalla parte offesa aveva de plano
disposto l’archiviazione, senza previamente fissare l’udienza camerale ed eccependo che il
fatto andava qualificato come circonvenzione d’incapace.

Il ricorso è inammissibile. In punto di diritto deve essere osservato che per
consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema esiste un diritto d’intervento della parte
offesa, che abbia adempiuto l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, a
prendere visione degli atti, ad interloquire nel procedimento con la forma specifica
dell’opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare
all’udienza camerale fissata a norma degli artt. 409 e 410 c.p.p., qualora – s’intende
l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n. 5202 dell’11.11.2003, dep. 10.2.2004; Cass.
Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass. Sez. 5, n. 155 del 15.1.93, dep. 1.4.93).
In proposito va ricordato che l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa
dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle
condizioni previste dall’art. 410 c.p.p., comma 1 e non da altre ragioni. In particolare è stato
statuito che: Nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta dal
denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle
indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia
di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto delle
investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una
violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto” (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 21/04/2006 Cc. (dep. 15,05/2006) Rv. 234453).
Pertanto è pacifico che: “L’archiviazione può essere pronunciata “de plano”, in
presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni,
delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità
dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e
l’infondatezza della notizia di reato” (Cass.Sez. 4, Sentenza n. 167 del 24Th/2010 Cc. (dep.
04,01/2011) Rv. 249236).
Nel caso di specie il Gip legittimamente ha ritenuto l’opposizione inammissibile,
rilevando che tutti i reati ipotizzabili sono perseguibili a querela di parte, ai sensi dell’art. 649
cod. pen., essendo statCommessi in danno di fratello non convivente ed osservando che la
querela risulta tardivamente proposta.
Pertanto nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato che
correttamente ha disposto l’archiviazione “de plano”, essendo inammissibile l’opposizione
proposta dalla parte offesa.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013

DEPOSITAT A

CONSIDERATO IN DIRITTO

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